Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Decreti DE 2012 Decreto 22 dicembre 2012
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 8387
Decreto 22 dicembre 2012
Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo
obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di
contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo
del lavoro al termine del congedo. (13A01373)
(GU n.37 del 13-2-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53», ed in particolare il Capo II, di tutela della
salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di
maternita' e il Capo V, relativo al congedo parentale;
Visti il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della
maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23
ottobre 2007, nonche' l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale
di tre mesi;
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita» la quale, all'art. 4, commi 24 e seguenti, definisce misure
sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere
una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Visto in particolare il comma 24, lettera a), del citato art. 4,
che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il
padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio, nonche' un congedo facoltativo di due giorni da
utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si
trovi in congedo di maternita';
Visto l'art. 4, comma 24, lettera b), della medesima legge che
attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di
maternita' e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di
avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per
far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia
o dei servizi privati accreditati;
Visti infine i commi 25 e 26 dell'art. 4 sopracitato, a mente dei
quali si prevede che siano definiti con decreto di natura non
regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle risorse disponibili, i criteri di accesso e le modalita' di
utilizzo delle misure di cui al comma 24, lettere a) e b) citate, e
siano determinati il numero e l'importo dei voucher, nonche' si
provvede a determinare, per la misura di cui al comma 24, lettera b),
la quota di risorse da destinare alla misura per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'art. 24, comma 27,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Ritenuto opportuno individuare modalita' che consentano il
monitoraggio della misura sperimentale, in coerenza con l'art. 1,
comma 3, della medesima legge n. 92 del 2012;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione del congedo del padre
1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art.
4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di
vita del figlio.
2. Il congedo obbligatorio di un giorno e' fruibile dal padre anche
durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiunta
ad esso.
3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai
sensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera a) citato,
di uno o due giorni, anche continuativi, e' condizionata alla scelta
della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del
proprio congedo di maternita', con conseguente anticipazione del
termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di
giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
4. Il congedo facoltativo e' fruibile dal padre anche
contemporaneamente all'astensione della madre.
5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al
padre adottivo o affidatario.
6. Il giorno di congedo obbligatorio e' riconosciuto anche al padre
che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'art. 28 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai
commi 2 e 3, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1°
gennaio 2013.
Art. 2
Trattamento economico, normativo e previdenziale
del congedo obbligatorio e facoltativo del padre
1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di
congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, a un'indennita'
giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della
retribuzione, corrisposta secondo le modalita' stabilite nell'art.
22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si
applicano le disposizioni previste in materia di congedo di
paternita' dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo n.
151 del 2001.
Art. 3
Modalita' di fruizione
1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, il
padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui
intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove
possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data
presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo' essere
sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo
aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di
lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i
canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.
2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla
richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo
di maternita' a lei spettante per un numero di giorni equivalente a
quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo
medesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa anche al
datore di lavoro della madre.
3. I congedi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, non possono essere
frazionati ad ore.
Art. 4
Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia
1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di
maternita' e negli undici mesi successivi, ha la facolta' di
richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo
utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per
far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia
o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24,
lettera b), della legge n. 92 del 2012.
2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice che
abbia gia' usufruito in parte del congedo parentale.
Art. 5
Misura del beneficio e modalita' di erogazione
1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari a
un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base
alla richiesta della lavoratrice interessata.
2. Il contributo per il servizio di baby-sitting verra' erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati, il beneficio consistera' in un pagamento diretto alla
struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di
300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della
documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.
Art. 6
Modalita' di ammissione
1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli
articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i
canali telematici e secondo le modalita' tecnico operative stabilite
in tempo utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda
stessa, a quale delle due opzioni di cui all'art. 4 intende accedere
e di quante mensilita' intenda usufruire, con conseguente riduzione
di altrettante mensilita' di congedo parentale.
2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le domande dovranno
essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello
nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS,
che provvedera' a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso
i diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggio
di cui in premessa, l'INPS potra' valutare, per gli anni 2014 e 2015,
un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici,
con consequenziale correlato frazionamento delle risorse disponibili
nell'anno considerato.
3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli
siano gia' nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto
sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.
4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 e' riconosciuto nei
limiti delle risorse indicate all'art. 10, comma 1, per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale
che terra' conto dell'indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di
priorita' per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a
parita' di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.
5. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giorni
dalla scadenza del bando.
6. Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmente
collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo
al servizio di baby-sitting, potranno recarsi presso le sedi
dell'INPS per ricevere i voucher richiesti.
Art. 7
Esclusioni e limitazioni
1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art. 4 le madri
lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta:
risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche
relative ai diritti ed alle pari opportunita' istituito con l'art.
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli
articoli 4 e 5 in misura riproporzionata in ragione della ridotta
entita' della prestazione lavorativa.
3. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire
dei benefici fino ad un massimo di tre mesi.
4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga
riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui
all'art. 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo
successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione
delle somme percepite.
Art. 8
Procedura per la realizzazione dell'elenco
1. L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni,
pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per l'istituzione
di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti
alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della
legge n. 92/2012, sia per le modalita' di pagamento dei servizi
erogati dalle strutture medesime.
2. Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e
private accreditate che abbiano interesse potranno presentare on-line
all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo
sara' poi pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sara'
liberamente consultabile.
3. L'elenco sara', inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato
con la procedura di domanda on-line delle madri lavoratrici aventi
diritto al contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della
legge n. 92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di
visualizzare, durante la compilazione della domanda on-line, le
strutture presenti in elenco.
4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete
pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda
on-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o le strutture private accreditate.
Art. 9
Riduzione del congedo parentale
1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti,
comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'art. 5,
comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di
congedo parentale, di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151. Al fine della rideterminazione del congedo
stesso, l'INPS comunichera' al datore di lavoro l'ammissione della
lavoratrice al beneficio prescelto.
Art. 10
Monitoraggio della spesa
e copertura finanziaria
1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5, sono riconosciuti nel
limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a
favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma
27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, gravera' sul capitolo 2180 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
«Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento
dell'occupazione giovanile e delle donne» per ciascuno degli anni
finanziari 2013, 2014 e 2015.
3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalita' di
utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al
primo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2012
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 314