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Decreto 379 del 24 marzo 1994
Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e
speleologico.
Vigente al: 6-12-2013
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per
i volontari del soccorso alpino e speleologico;
Visto, in particolare, l'art. 2 che prevede l'emanazione di un
regolamento attuativo recante disposizioni sull'accertamento
dell'avvenuto impiego e dell'astensione dal lavoro dei volontari,
sulle caratteristiche di tale impiego, nonche' sulle modalita' e
termini per le richieste di rimborso della retribuzione e di
corresponsione dell'indennita':
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 2483-III/4 del 21 febbraio 1994);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni relative all'impiego dei volontari
1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e
relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico
o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi
versi in stato di pericolo, nonche' al recupero dei caduti, ed ogni
corrispondente attivita' di addestramento organizzata a carattere
nazionale o regionale.
2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui
al comma 1, e' rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni
medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso
di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente
competenti, o dai loro delegati.
3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite
il delegato di zona, alla predetta autorita' amministrativa locale il
contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle
operazioni di soccorso o di esercitazione, con l'indicazione dell'ora
di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.
4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve
essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attivita'
lavorativa.
5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione
particolare del Club alpino italiano, trasmette annualmente agli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli
istituti previdenziali interessati, i nominativi dei volontari del
Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 162/1992
(Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle
relative operazioni di soccorso) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il regolamento per l'attuazione della
presente legge e' emanato, entro tre mesi dalla data della
sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in
particolare, detta norme:
a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei
volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni:
b) sulle caratteristiche che tale impiego deve
assumere per dare diritto alla retribuzione o
all'indennita':
c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal
lavoro:
d) sulle modalita' e i termini per le richieste di
rimborso, nonche' per la liquidazione delle indennita'
spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura
pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori
dipendenti del settore industria".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Volontari lavoratori dipendenti
1. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facolta'
prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n.
162, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai
lavoratori dipendenti per il periodo di astensione dal lavoro,
debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell'Istituto
di previdenza.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato
l'operazione di soccorso o l'esercitazione.
3. La domanda deve contenere le generalita' del lavoratore che ha
effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, l'importo
della retribuzione corrisposta, nonche' l'attestazione del sindaco, o
dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro
delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attivita' e i
relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo
stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal
lavoro.
4. Il datore di lavoro presso cui e' occupato il volontariato e'
tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di
soccorso o di esercitazione, ad effettuare sui documenti di lavoro
obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal
lavoro.
5. Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio
finanziario, inviano la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. Alla domanda di rimborso devono essere
allegate le dichiarazioni del presidente e dell'organo di controllo
dell'Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi
e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 3.
Volontari lavoratori autonomi
1. I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire
l'indennita' prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio
1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne
richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione competente per territorio.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la
fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato
l'operazione di soccorso o l'esercitazione.
3. Alla domanda, che deve contenere le generalita' del volontario
che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve
essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni
territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante
l'avvenuto impiego nelle predette attivita' e i relativi tempi di
durata, nonche' la personale dichiarazione dell'interessato di
corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
una volta determinato l'ammontare dell'indennita' spettante al
volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita
apertura di credito al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale procedendo quindi al pagamento dell'indennita' all'avente
diritto.
5. Ai fini della determinazione dell'indennita' compensativa del
mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si
sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attivita' di
soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in
cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle
categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' lavorativa si
esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.
Art. 4.
Disciplina transitoria
1. Per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative
esercitazioni, effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 12 febbraio 1992, n. 162, e quella di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli articoli 2
e 3, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dalla suindicata data di pubblicazione.
2. Le domande devono contenere gli elementi di cui all'art. 2,
comma 3, per i lavoratori dipendenti e di cui all'art. 3, comma 3,
per i lavoratori autonomi; l'attestazione del sindaco, o dei sindaci
dei comuni territorialmente competenti, e' sostituita da una
dichiarazione di responsabilita' del volontario, resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 marzo 1994
Il Ministro: GIUGNI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 139