Eureka Previdenza

Decreto Legge 791 del 22 dicembre 1981

Disposizioni in materia previdenziale.

Vigente al: 14-8-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare immediate

disposizioni in materia previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Art. 2.

I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 e' altresi' dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non puo' comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000. (2)

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente e' versato con le modalita' e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155. (2) ((3))

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni,

con L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4 comma 9-ter) che "le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano

confermate per l'anno 1986."

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con L. 29 febbraio 1988, n. 48 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54". Ha inoltre disposto (con l'art. 6 comma 27) che "per reddito di impresa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attivita' per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi."

Art. 2-bis

((L'importo del contributo volontario dovuto per l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese)).

Art. 3.

I contributi base e di adeguamento giornalieri relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 e' dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici ((, coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti,)) alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non puo' essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.

((Il contributo previsto dal comma precedente e' stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.

984.

Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della meta')).

I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo ((di cui al secondo comma)).

Il contributo aggiuntivo aziendale ((di cui al secondo ed al terzo comma)) e' versato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 4.

Il contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1982, del 50 per cento dell'importo del contributo stesso dovuto dagli iscritti alla data del 31 dicembre 1981.

Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicita' e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica.

Art. 5.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico restano confermati i miglioramenti previsti dall'art. 14-quater, terzo e quarto comma, e 14 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Art. 6.

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria. ((5))

L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. (4)

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati. (4)

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 11 febbraio 1988, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1988, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.l.

22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facolta' di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo."

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AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 8 maggio 1990, n. 226 (in

G.U. 1a s.s. 16/05/1990, n. 20) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri."

Art. 7.

Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni e' equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti.

Art. 8.


In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1982 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite nell'anno 1981 per la predetta categoria, ulteriormente aumentata secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Art. 9.


A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incompatibile con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.

A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale di cui al sesto comma dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 10.

Per l'anno 1982, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS non puo' eccedere la misura di lire 5.500 miliardi.

In presenza di eventuali maggiori esigenze finanziarie, rispetto al limite di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione dell'INPS presenta tempestivamente ai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale un piano di riassorbimento di dette maggiori esigenze proponendo, se del caso, l'adeguamento dei necessari contributi previdenziali, che sara' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al presente articolo sono autorizzate senza oneri di interesse.

Art. 10-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 412)).

Art. 11.

Ai maggiori oneri derivanti dalla conferma dei miglioramenti pensionistici previsti con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, con gli articoli 22 e 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con l'art. 4 del presente decreto-legge, valutati, per l'anno 1982, in lire 5.385 miliardi, si provvede: quanto a lire 956 miliardi con le maggiori entrate derivanti dall'aumento contributive di cui al primo comma dell'art. 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con i contributi aggiuntivi aziendali di cui agli articoli 2, secondo comma, e 3, secondo comma, del presente decreto-legge, fermo restando per i coltivatori diretti mezzadri e coloni dei comuni non montani quante previsto alla lettera c) del secondo comma dello stesso art. 14-sexies; quanto a lire 1.827 miliardi mediante la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 773 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 783 miliardi a favore della gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 269 miliardi a favore del fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e per lire 2 miliardi a favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; quanto a lire 1.110 miliardi con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per lire 841 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 183 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per lire 86 miliardi al fondo sociale istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; e quanto a lire 1.492 miliardi, con misure di carattere amministrativo nonche' con quella di cui al decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e agli articoli 6, 7 e 14 del presente decreto-legge.

Art. 12.


Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 13.


Il numero 5) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:

"5) quattro funzionari dell'amministrazione dello Stato aventi la qualifica di dirigente generale od equiparata, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministero della sanita'".

Il secondo comma del sindacato art. 3 e' sostituito dal seguente:

"E' componente di diritto del consiglio di amministrazione il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

Art. 14.

In attesa della riforma complessiva della previdenza e del collocamento in agricoltura per la garanzia dei diritti di natura occupazionale e previdenziale, ai lavoratori agricoli di cui alla legge 24 dicembre 1979, n. 669, ((e' riconosciuto, dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982,)) il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali commisurate al numero di giornate risultanti dagli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, ((...)) a condizione che siano iscritti nella lista dei disoccupati di cui all'art. 9, comma primo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per i periodi per i quali non risultino avviati al lavoro.

L'INPS non riconosce il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente nei confronti di coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa e, se titolari di pensione di invalidita' al compimento dell'eta' di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.

L'INPS stesso sospende il diritto alle predette prestazioni in caso di svolgimento di attivita' di lavoro extra agricolo in forma prevalente e di emigrazione all'estero. I lavoratori di cui al primo comma, che svolgono attivita' di lavoro agricolo subordinato, sono iscritti negli elenchi nominativi di cui al punto 5) dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per il numero di giornate risultanti dagli atti del collocamento e ad essi spettano le prestazioni piu' favorevoli.

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982, N. 54)).

((Nel periodo)) di applicazione del presente decreto-legge, ai lavoratori di cui al primo comma, iscritti negli elenchi per almeno 151 giornate, spetta il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' risultino iscritti negli elenchi nominativi compilati a norma dell'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per almeno 51 giornate nell'anno 1982 ((...)).

((Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere pio il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni)).

A decorrere dal ((...)) 1 gennaio 1982 i contributi di previdenza e di assistenza sociale e le relative prestazioni per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ai fini delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e delle indennita' giornaliere di malattia e maternita' si prende a riferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale si e' verificato l'evento o ha avuto inizio la malattia o l'astensione dal lavoro per maternita'. ((Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo)).Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalita' ed i termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonche' per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti.

Con effetto ((dal 1 gennaio 1982)), il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, e' stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Ai predetti limiti si applica la disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 15.

Il termine del 31 dicembre 1981, stabilito dagli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' prorogato fino al 31 dicembre 1982.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1981


PERTINI


SPADOLINI - DI GIESI -

LA MALFA - ANDREATTA


Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1981

Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 21

 
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