Eureka Previdenza

Legge 457 dell'8 agosto 1972

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

Vigente al: 1-8-2014

TITOLO I
MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.


L'indennita' giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli,

salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, e' determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere.

Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennita' giornaliera e'

determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

L'indennita' giornaliera e' corrisposta a decorrere dal quarto

giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalita' in vigore per gli operai dell'industria.

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio

1963, n. 329, sono abrogati.

Art. 2.


Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di

cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.

Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni

sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle

prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e' rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 3.


L'indennita' di cui al precedente articolo 1 e' determinata sulla

base della retribuzione fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva

del salario base, della contingenza, delle indennita' in natura e fisse, e' costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione,

comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennita' fisse, e' costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche e' determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonche' del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato. (3) ((5))

La retribuzione come sopra stabilita e' valida anche per la

determinazione della indennita' giornaliera di maternita' di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

E' abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre

1971, n. 1204.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni

l'ammontare della retribuzione media e' stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali e' stabilita

una retribuzione media di lire 3.250 giornaliere.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 21)

che "Il terzo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a

tempo indeterminato."

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AGGIORNAMENTO (5)

La 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che

"Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato e' il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della

citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato."

Art. 4.


Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie

professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di eta' previsti per i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 5.


II grado di inabilita' permanente, assoluta o parziale; previsto

dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica; 30 giugno 1965, n. 1.124, e' fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

Art. 6.


Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed

assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festivita' nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festivita' suddette.

Art. 7.


La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4

della legge 26 febbraio 1963, n. 329, e' modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde

all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle casse Mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sara' versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvedera' a ripartirla con le casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun ente. Detta convenzione e' soggetta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

TITOLO II
INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 8.

Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli, i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

Art. 9.

Il trattamento sostitutivo non e' dovuto per le assenze che non

comportino retribuzione nonche' per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attivita' remunerate.

Il trattamento stesso non e' dovuto agli assunti o mantenuti in

soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

Art. 10.


Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui

all'articolo 8, e' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".

Art. 11.


Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal

presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza

sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre

rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi

supplenti.

Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice

direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del comitato con voto consultivo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare un

esperto che partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Il comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e

la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo

sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Art. 12.


Spetta al comitato speciale:

1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una

propria relazione;

2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano

insorgere nell'applicazione della presente legge;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.

Art. 13.


Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate

da un collegio dei sindaci composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente.

Il collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Art. 14.


Il trattamento sostitutivo della retribuzione e' corrisposto

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio provinciale

del lavoro e della massima occupazione, in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia, nel termine; non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere nominato un

supplente.

Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente

articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.

Art. 15.


Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il

datore di lavoro e' tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attivita' lavorativa.

Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della

sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potra' essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore

di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, e' tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

Art. 16.


La domanda di cui all'articolo precedente e' trasmessa dalla

sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all'articolo 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.

Art. 17.


Il trattamento sostitutivo a' corrisposto dall'Istituto, nazionale

della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della commissione provinciale.

Art. 18.


E' ammesso ricorso al comitato speciale entro 30 giorni dalla

notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in ogni caso; decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo.

Contro le decisioni del comitato speciale, di cui all'articolo 12,

n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il comitato speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato l'azione avanti l'autorita' giudiziaria.

Art. 19.


Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico

del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La gestione stessa e' tenuta ad anticipare, senza gravame di

interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.

Il contributo di cui al primo comma non e' dovuto dai datori di

lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 20.


Il contributo a carico del datore di lavoro e' dovuto per tutti i

lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed e' commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. ((2))

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al

comma precedente, l'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, dalla

L. 26 settembre 1981, n.537, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore

di lavoro agricolo e' ridotta dal 3 al 1,50 per cento."

Art. 21.


La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 puo' essere

modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del, Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

Art. 22.


Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede

all'accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Art. 23.


La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata

dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attivita' di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 24.


I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle

aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di

consentire l'accesso nell'azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Per i contributi previsti dalla presente legge e per le

contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

TITOLO III
TRATTAMENTO SPECIALE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO

Art. 25.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge. (1) ((4))

Il trattamento speciale e' corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

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AGGIORNAMENTO (1)

La 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che

"La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3

della stessa legge."

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 55)

che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro

annuo di riferimento."

Art. 26.


Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo

precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza, sociale. Il relativo onere con evidenza contabile e' posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.


I periodi per i quali e' corrisposto il trattamento sostitutivo

della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Art. 28.


I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20,

sono applicati per dodicesimi a partire dal mese, successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Napoli, addi' 8 agosto 1972


LEONE


ANDREOTTI - COPPO

TAVIANI - MALAGODI

- NATALI


Visto, il Guardasigilli: GONELLA

 
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