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Legge 153 del 13 maggio 1988
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
Vigente al: 15-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: "ed e' concesso per i componenti del nucleo
familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale" sono
soppresse; e le parole da: "Per i nuclei familiari" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "I livelli di reddito della
predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei
familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se
minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito
sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si
trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile";
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: "Del nucleo
familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta'
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti";
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli affari esteri";
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8- bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso
piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui
l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con
altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque
spettante";
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad
avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni".
All'articolo 3:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto
franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata
dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio
1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25
novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica
altresi' in detto scalo. Le modalita' di applicazione di tutte le
tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel
porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in
esecuzione dei princi'pi stabiliti dal suddetto allegato";
al comma 3, le parole: "Sono esenti dalla tassa erariale di cui al
primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Sono esenti dalla tassa
erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto
comma";
al comma 6, le parole: "e sono autorizzate ad operare" sono
soppresse; e le parole: "in misura non inferiore al 50 per cento ad
investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "ad investimenti per il
miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei
servizi portuali";
i commi 8 e 9 sono soppressi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 1.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI