Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2006 Messaggio 28379 del 25 ottobre 2006
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 6813
Messaggio 28379 del 25 ottobre 2006
“Fruizione frazionata del congedo parentale - chiarimenti.”
In riferimento alla fruizione del congedo parentale in modo frazionato (art. 32 D.Lgs. n.151/2001 T.U. sulla maternità), ad ulteriore precisazione di quanto disposto da questa Direzione Centrale con Circ. n. 82/2001 e nelle “AVVERTENZE IMPORTANTI” contenute nel Mod. Ast.Fac. utilizzabile dai lavoratori dipendenti, recentemente aggiornato (vedi modulistica on-line), si fa presente quanto segue.
Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia , riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale. Per maggior chiarezza si faccia riferimento all'esempio seguente riferito a lavoratori con orario contrattuale articolato su cinque giorni ( settimana corta ) dal lunedì al venerdì:
1^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
2^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia
3 ^ settimana: Lunedì = ripresa dell’attività lavorativa
In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.
Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.). A chiarimento si riporta l'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta:
1^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
2^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = ferie o malattia
3^ settimana: Dal Lunedì al Venerdì = congedo parentale
In questo caso, le giornate di Sabato e di Domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ruggero Golino