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Messaggio 5748 del 24 febbraio 2006
“Congedo di maternità nei casi di collocamento temporaneo del minore i famiglia”
Congedo di maternità nei casi di collocamento temporaneo del minore i famiglia. Con riferimento ai chiarimenti richiesti riguardo all'oggetto dalla Direzione Regionale per la Campania si fa presente quanto segue. E’ noto che, ai sensi dell’art. 10 della legge 183/84, e successive modifiche ed integrazioni, il tribunale per i minorenni può disporre “...in ogni momento...nell’interesse del minore...il collocamento temporaneo -dello stesso- presso una famiglia o una comunità di tipo familiare...” fino all’affidamento preadottivo.
Da quanto sopra evidenziato, si rileva che l’istituto del collocamento temporaneo s‘inquadra in quel sistema generale di tutele dirette a garantire al minore, giuridicamente privo del nucleo familiare di origine, l’assistenza materiale ed affettiva che, anche nelle more della definizione del procedimento di adozione, non può venire meno. Appare evidente, infatti, l’intenzione del legislatore di rispondere prontamente alle suddette esigenze anche in favore di quei minori che, trovandosi in condizione di adottabilità - e quindi in attesa di essere collocati “definitivamente” presso la famiglia adottiva, passando, com’è noto, attraverso l’affidamento preadottivo - necessitano di cure ed attenzioni non dissimili da quelle assicurate ai minori in affidamento preadottivo o provvisorio, e relativamente ai quali, l’art. 26 del D.Lgs. 151/2001 riconosce il diritto al congedo di maternità nei primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che il congedo di maternità possa essere riconosciuto anche nell’ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludersi, invece, la concessione del beneficio qualora il collocamento avvenga presso una comunità di tipo familiare); in particolare, nella fattispecie, fermo restando che il congedo deve essere fruito nei primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, occorre verificare se l’interessata si sia effettivamente assentata dal lavoro nel suddetto periodo (eventualmente anche a titolo diverso: ferie, aspettativa, o altro, da modificare, a seguito del riconoscimento in parola, a cura dell’interessata e del datore di lavoro). Qualora, viceversa, in tale periodo la lavoratrice abbia espletato l’attività lavorativa, il diritto al congedo può esserle riconosciuto limitatamente all’eventuale periodo residuo, sempre che non siano ancora trascorsi i predetti tre mesi.
Infine, si fa presente che qualora la lavoratrice interessata fruisca del congedo in occasione del collocamento temporaneo, la stessa non potrà avvalersi di un ulteriore periodo di congedo in caso di successivo affidamento preadottivo o di successiva adozione del minore medesimo.