Eureka Previdenza

Messaggio 9937 del 31 marzo 2006

Oggetto: prescrizione in materia di prestazioni a sostegno del reddito. Decorrenza e sospensione del corso del termine.
Testo

Oggetto: Effetto sospensivo del procedimento amministrativo sul termine di prescrizione del diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità

A seguito dell’estensione del contenzioso amministrativo, già disciplinato in generale per le prestazioni pensionistiche e temporanee dall’art. 44 e segg. del D.P.R. n. 639/1970, alle prestazioni economiche di malattia e di maternità ad opera dell’art. 46, comma 1, lett. f) della legge n. 88/1989, queste ultime sono state ricondotte tra quelle per cui l’art. 443 c.p.c. contempla il procedimento amministrativo quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (circ. n. 119 del 28.5.1990).

Inoltre, per effetto dell’inclusione delle indennità in questione tra le assicurazioni amministrate dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della predetta legge n. 88/1989, alle stesse è applicabile il termine di decadenza annuale per la proposizione della domanda giudiziale stabilito dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 384/1992 che ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.

Le citate innovazioni normative hanno restituito valenza giuridica alla regola, ormai desueta, dell’ultimo comma dell’art. 97 del R.D.L. n. 1827/1935, a tenore del quale “il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione”. Tale regola, se da un lato è rimasta priva di rilevanza pratica con riguardo alle assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, della tubercolosi e della disoccupazione involontaria per le quali il diritto è assoggettato ad un termine prescrizionale più ampio (dieci anni per le prestazioni pensionistiche e cinque per quelle temporanee), conserva all'opposto piena effettività con riferimento alle prestazioni di malattia e maternità per le quali il diritto è invece soggetto al termine prescrizionale breve di un anno: infatti l’applicazione della sospensione della prescrizione di cui al citato art. 97 evita, per un verso, che l’assicurato debba effettuare ripetutamente atti interruttivi nel corso del procedimento e, per altro verso, impedisce che la prescrizione si perfezioni prima del compimento del termine (anch’esso annuale) di decadenza previsto dalla legge per l’esperimento dell’azione giudiziaria.

Nel senso della perdurante vigenza della norma citata (e quindi dell’efficacia sospensiva del procedimento amministrativo sul termine di prescrizione) si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione (n. 9286/2003; n. 2865/04), pronunciandosi su controversie in cui era in contestazione proprio la prescrizione annuale del diritto all’indennità di maternità.

Per questi motivi ed in conformità a quanto chiarito dalla Suprema Corte, si impartiscono alle Sedi le seguenti istruzioni a modifica dell’orientamento finora seguito nella prassi.

1) L’ultimo comma dell’art. 97 del R.D.L. n. 1827/1935, secondo cui “il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione” deve intendersi attualmente vigente per i procedimenti amministrativi relativi alle prestazioni economiche di malattia e maternità, con la conseguenza che la presentazione della domanda (o del certificato in caso di malattia) determina un effetto sospensivo del termine di prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Come noto, l’effetto sospensivo si distingue rispetto a quello interruttivo. La sospensione ha come effetto di rinviare l’inizio della decorrenza della prescrizione o di sospenderla (se la prescrizione ha già iniziato il suo corso): durante il periodo di sospensione il tempo non decorre cosicché la prescrizione matura quando sia trascorso il termine previsto dalla legge una volta sommato il tempo precedente a quello successivo al periodo sospeso. L’interruzione, invece, ha come effetto quello di dare inizio al decorso di un nuovo periodo di prescrizione, senza che possa tenersi conto, ai fini del computo, di quello precedente.

2) Il periodo di sospensione della prescrizione dipende dall’andamento del procedimento amministrativo, potendosi pertanto individuare le seguenti ipotesi applicative:

a) adozione di un provvedimento espresso di accoglimento entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda: il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento;

b) mancata adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Istituto entro 120 giorni dalla presentazione della domanda e mancata proposizione di un ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto: la prescrizione inizia a decorrere dopo 210 giorni dalla presentazione della domanda -vale a dire, per le prestazioni di malattia, dalla spedizione o presentazione (spedizione o presentazione che identifica la “domanda” implicita della prestazione) di ciascun certificato- (120 per il formarsi del silenzio rifiuto+ 90 giorni quale termine entro il quale può essere proposto il ricorso amministrativo);

c) adozione di un provvedimento espresso di rigetto entro 120 giorni e proposizione del ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso: la prescrizione inizia a decorrere dalla comunicazione della decisione sul ricorso o dalla scadenza, senza che intervenga- neppure successivamente- la decisione, del termine di 90 giorni previsto per la formazione del silenzio rigetto sul ricorso presentato;

d) mancata adozione di un provvedimento espresso entro 120 giorni e proposizione di ricorso entro 90 giorni avverso il silenzio-rifiuto formatosi: la prescrizione inizia a decorrere dalla comunicazione della decisione sul ricorso o dalla scadenza, senza che intervenga- neppure successivamente- la decisione, del termine di 90 giorni previsto per la formazione del silenzio rigetto sul ricorso presentato;

e) adozione di un provvedimento espresso di rigetto entro il termine di 120 giorni e mancata proposizione di ricorso avverso il provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento: la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la presentazione del ricorso;
f) adozione di un provvedimento espresso oltre il termine di 120 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto: se il provvedimento tardivo è di rigetto, esso è da ritenere meramente confermativo del rigetto “virtuale” già formatosi, quindi non incide sulla decorrenza della prescrizione; se, invece, il provvedimento tardivo è di accoglimento, la prescrizione decorre dalla comunicazione di esso;

g) decisione sul ricorso dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto: se la decisione tardiva è meramente confermativa del silenzio-rigetto già formatosi, non incide sulla decorrenza della prescrizione; se, invece, la decisione tardiva è di accoglimento, la prescrizione decorre dalla comunicazione di essa.

3) In caso di proposizione tardiva (cioè dopo la scadenza del termine di 90 giorni) del ricorso da parte dell’assicurato, il ricorso stesso ha effetto interruttivo del termine di prescrizione che abbia ripreso il suo corso dopo il periodo di sospensione, purchè alla data della presentazione il diritto reclamato con il ricorso non risulti già prescritto.

4) Con riferimento al congedo di maternità, si precisa che, in caso di mancata presentazione della domanda, il termine di prescrizione annuale decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile a tale titolo (così come, in caso di malattia, il termine decorre dal giorno successivo alla cessazione dell’evento morboso).
Si fa presente, inoltre, che la presentazione del “certificato di assistenza al parto” (ovvero della certificazione o autocertificazione contenente tutti i dati necessari per l’individuazione del rapporto di parentela madre/figlio) produce, ai fini del decorso della prescrizione, gli stessi effetti della domanda di astensione obbligatoria; il predetto certificato deve essere accompagnato dalla richiesta scritta della lavoratrice madre, dalla quale risulti la volontà della stessa di fruire della prestazione economica di maternità.
5) Per quanto concerne l’astensione facoltativa, la relativa domanda dà luogo ad un procedimento amministrativo autonomo e ciascuna domanda determina una diversa decorrenza del termine di prescrizione per ogni singolo periodo di astensione richiesto.

IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO

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