Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2009 Messaggio 3352 del 10 febbraio 2009
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Messaggio 3352 del 10 febbraio 2009
OGGETTO:
Art. 20 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008. Prestazioni economiche di malattia, maternità e permessi ex lege 104/1992. Imprese destinatarie dell’obbligo contributivo per malattia e maternità. Chiarimenti alla circolare n. 114 del 30 dicembre 2
Com’è noto, in attuazione dell’art. 20 del D. L. 112/2008 (convertito con modificazioni in L. 133/2008), a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare all’Inps la contribuzione per malattia e maternità secondo il settore di appartenenza.
Con circolare n. 114 del 30.12.2008, sono state fornite le prime istruzioni ai fini del riconoscimento delle indennità economiche in favore dei lavoratori dipendenti dalle suddette imprese, aventi diritto, sulla base delle norme vigenti per la generalità dei lavoratori del settore privato (es.fasce di reperibilità), alle prestazioni di malattia, maternità/paternità di cui al D.Lgs. 151/2001 e permessi ex lege 104/1992 a carico dell’Istituto.
Al fine di agevolare le Sedi nella gestione delle domande presentate dai lavoratori interessati, in attesa di impartire le necessarie istruzioni per la revisione dei codici di autorizzazione (es. eliminazione dei c.a. “8G” e “8H” ) e/o della classificazione ai sensi dell’art. 49 della legge 23 marzo 1988, n. 89 e per le regolarizzazione contributive dal 1 gennaio 2009, si fornisce di seguito, a titolo esemplificativo, una elencazione di imprese tenute, dal 1° gennaio 2009, al versamento della contribuzione di malattia e maternità, secondo il settore di appartenenza.
Sono destinatari delle prestazioni di cui all’oggetto, i lavoratori, anche se assunti anteriormente ai processi di privatizzazione, dipendenti, ad esempio, da: imprese ex municipalizzate; imprese private del settore energetico; ENEL S.p.A. e le società del Gruppo; Poste Italiane S.p.A. e le società del Gruppo (Postel S.p.A, Postel Print S.p.A, Docutel S.p.A, Poste Vita S.p.A, Postecom S.p.A, BancoPosta Fondi S.p.A Sgr, EGI S.p.A, Poste Shop S.p.A, Postetutela S.p.A, Poste Mobile S.p.A, Poste Assicura S.p.A, Poste Tributi Scpa); ex I.A.C.P ed ex IPAB; RAI S.p.A. e le società del Gruppo; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;ENAV S.p.A.;Ferrovie dello Stato S.p.A.; Trenitalia S.p.A.; RFI S.p.A.; Italferr S.p.A.; Ferservizi S.P.A.; CONI Servizi S.p.A.; ANAS S.p.A.; Istituti di Credito di diritto pubblico privatizzati.
In ogni caso, qualora all’atto della presentazione della domanda sorgano dubbi in merito alla riconoscibilità in favore del lavoratore della prestazione richiesta, l’UdP Prestazioni a Sostegno Reddito potrà richiedere al lavoratore interessato una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal datore di lavoro (ai sensi dell’art. 47 del d..p.r 445/2000) attestante l’appartenenza dello stesso ad una delle tipologie di imprese destinatarie dell’obbligo contributivo di cui trattasi.
In mancanza di tale dichiarazione di responsabilità o di altra documentazione idonea al fine sopra indicato, l’UdP Prestazioni a Sostegno Reddito riceverà comunque la domanda, fermo restando che il riconoscimento dell’indennità (con conseguente anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio) sarà possibile previa verifica, in capo al datore di lavoro, della sussistenza dell’obbligo contributivo previsto dall’art. 20.
A tal fine, le UdP soggetto contribuente dovranno operare in completa collaborazione sinergica con le UdP Prestazioni a Sostegno Reddito al fine di definire tempestivamente la sussistenza delle condizioni (datore di lavoro soggetto all’obbligo contributivo per malattia e maternità) che legittimano il riconoscimento della prestazione richiesta dal lavoratore.
Riguardo alle difficoltà rappresentate dai datori di lavoro e dai lavoratori circa la riconoscibilità delle indennità spettanti per le assenze o permessi a far data dal 1° gennaio 2009, si precisa quanto segue.
Le domande di congedo di maternità/paternità possono essere presentate all’Inps anche dopo l’inizio del congedo, purché non oltre il termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del congedo ( vedi punto 4 della circolare n. 114/2008).
Riguardo alle domande di congedo parentale e di permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92, fruiti a partire dal 1° gennaio 2009, l’indennizzabilità a carico dell’Istituto è possibile a condizione che le relative domande siano state presentate entro il 28 febbraio 2009almeno al datore di lavoro, prima dell’inizio dei periodi di congedo o permessi richiesti.
In tali casi, farà fede pertanto, anche per l’Inps, la data di presentazione della domanda al datore di lavoro; a tal fine, limitatamente al periodo transitorio (cioè, fino al 28 febbraio 2009), le Sedi dovranno richiedere al lavoratore, ad integrazione della domanda presentata all’Inps, copia della domanda di congedo parentale o di permessi ex lege 104/92 presentata al datore di lavoro o, in mancanza, dichiarazione di responsabilità del lavoratore stesso attestante la data della predetta richiesta.
Infine, si raccomanda all’UdP Prestazioni a Sostegno Reddito, all’atto del ricevimento della domanda, di invitare il richiedente a specificare sempre nell’apposito spazio (campo “datore di lavoro”), contenuto nel modello di domanda di volta in volta utilizzato, la società/filiale/sede operativa di appartenenza, o in subordine la sede legale.
Al tal fine, anche per consentire la corretta canalizzazione delle domande trasmesse tramite il servizio postale, è necessario che le Sedi, mediante gli ordinari mezzi di comunicazione, forniscano le opportune indicazioni ai lavoratori interessati circa la corretta modalità di compilazione della modulistica di cui sopra.
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL REDDITO
Ruggero GOLINO
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
Piero CORASANITI
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Giuseppe GRECO