Eureka Previdenza

Messaggio  367 dell'8 gennaio 2009

Oggetto: Prestazioni di disoccupazione agricola e disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti: espatrio e soggiorno in paesi extracomunitari non convenzionati. Chiarimenti ai messaggi n.

17576 del 4/8/2008 e n. 18122 del 8/8/2008.

A seguito di quesiti posti dalle Sedi, in merito alla valutazione del computo dei periodi in cui il lavoratore, che ha presentato domanda di indennità di disoccupazione agricola e disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti, si sia recato in un paese extracomunitario non convenzionato, si ritiene di poter applicare il criterio espresso con messaggio n.17576 del 4/8/2008, distinguendo tra soggiorno ed espatrio.

Il concetto di espatrio si caratterizza per la non breve durata della permanenza all'estero mentre il soggiorno ha un durata di tempo limitata, non preventivamente quantificabile ma eventualmente giustificabile con documentazione probatoria.

Pertanto, richiamando il messaggio su citato, si confermano, anche per le prestazioni in oggetto, i seguenti criteri:

  • Nel caso in cui il lavoratore soggiorni per brevi periodi all'estero, nei casi previsti dal msg. n. 931/2003, ed in particolare per periodi necessitati da gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un familiare o da altri motivi familiari (ad esempio lutto, matrimonio), si precisa che le relative giornate sono da considerarsi indennizzabili purché lo stesso produca idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (certificato medico, certificato di morte, certificato di matrimonio, ecc.).
  • Nel caso in cui il lavoratore soggiorni all'estero per turismo, le giornate corrispondenti sono da considerarsi indennizzabili.
  • Nel caso in cui il lavoratore espatri in via definitiva per rientro nel paese di origine, per accettazione di un lavoro all'estero - le corrispondenti giornate sono da considerarsi non indennizzabili.

Il Direttore generale

Crecco

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