Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2010 Messaggio 6512 del 4 marzo 2010
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 5717
Messaggio 6512 del 4 marzo 2010
"Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° comma, del D.Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza."
In occasione dell’estensione al figlio convivente del beneficio in oggetto, così come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, con messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009 sono state fornite alcune indicazioni in ordine alla verifica del requisito della convivenza, ritenendo, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’uopo interpellato, che si dovesse far riferimento, in via esclusiva, alla residenza ex art. 43 c.c. (1) e non al domicilio.
A seguito di segnalazioni pervenute al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di reiezione di domande per la mancanza del requisito della coabitazione, nello stesso appartamento, pur avendo il richiedente la residenza nello stesso Comune, stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del disabile da assistere, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di chiarire come debba essere interpretato il concetto di convivenza.
Infatti, con Lett.Circ. 18 febbraio 2010, n. 3884, il Ministero, in riferimento alla sentenza n. 19/09 del 26 gennaio 2009, precisa che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l’effettività e continuità dell’assistenza al genitore disabile.
Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).
(1) L'articolo 43 del Codice civile recita: "Art. 43. Domicilio e residenza. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale."