Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2011 Messaggio 8363 del 07 aprile 2011
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Messaggio 8363 del 07 aprile 2011
Oggetto: prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili azione di rivalsa.
La legge n. 183 del 4 novembre 2010, all’articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
In attesa della definizione dell’intero iter procedurale, della procedura informatica, della modulistica, nonché delle tabelle ministeriali per la quantificazione del valore capitale della prestazione erogata, come previsto al comma 2 del predetto articolo, è stata rilasciata in produzione la nuova versione del certificato medico on-line, che avvia la richiesta delle predette prestazioni, con la segnalazione, da parte del medico certificatore dell’eventuale responsabilità di terzi nell’evento.
Pertanto, nelle more di tali aggiornamenti, nel ricordare che la legge è in vigore dal 24 novembre 2010, è indispensabile che i CML prestino particolare attenzione, nell’esame dei fascicoli sanitari e in sede di visita di verifica, alla tipologia dell’evento che ha determinato lo stato invalidante.
Ove si riscontrasse che verosimilmente lo stato invalidante per il quale si chiede la prestazione è determinato, in tutto o in parte, da fatti illeciti di terzi, si rende opportuno consegnare, in sede di visita diretta, e far compilare all’interessato il modello AS1invciv (allegati 1 e 2, lettera d’accompagnamento e questionario) da riconsegnare entro non oltre 15 giorni, per consentire al Responsabile del CML la valutazione degli aspetti di natura medico legale.
Sarà, dunque, cura del CML compilare la parte finale del modello AS1invciv, con le considerazioni e il parere medico legale conclusivo sulla azionabilità del recupero economico, ai sensi del citato articolo 41, Legge n. 183/2010, e il successivo invio all’Unità Organizzativa Controllo Prestazioni per le conseguenti attività amministrative.
Con successivo messaggio, appena concluso l’intero iter procedurale, saranno impartite le ulteriori disposizioni operative.
Il Direttore generale
Nori