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Assistenza ai diversabili
Congedo straordinario e permessi retribuiti
Continuità dell'assistenza e programma di assistenza
L'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità (circolare 90/2007 punto 3 e circolare 112/2007).
Tale requisito non è più ritenuto necessario ai fini della concedibilità dei permessi (legge 183/2010 - circ 155/2010 punto 3 ultimo capoverso)
La lontananza dall’abitazione dell’handicappato per motivi di residenza o di lavoro, non è motivo di mancata assistenza, se l’abitazione dell’handicappato risulta essere molto distante dalla località dove il richiedente i permessi esplica l’attività lavorativa, pur avendo lo stesso la residenza nella stessa località dove risiede la persona handicappata, convivente o non, i benefici possono essere riconosciuti . Tali congedi possono essere riconosciuti anche al personale di volo, personale viaggiante ferroviario o marittimo ecc. Vista la situazione di lontananza il richiedente dovrà produrre un Programma di assistenza a firma congiunta con la persona con disabilità (ovvero del suo amministratore di sostegno o tutore legale), tale Programma sarà presentato al solo datore di lavoro in quanto lo stesso ha il diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi citati (circ. 53/2008).
Se l’abitazione dell’handicappato risulta essere molto distante dalla località dove il richiedente i permessi esplica l’attività lavorativa, pur avendo lo stesso la residenza nella stessa località dove risiede la persona handicappata, convivente o non, i permessi in questione non potranno essere concessi.(Msg. 8236 del 22.03.2004)