Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92
Come già evidenziato, il lavoratore titolare dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 in base a un verbale sottoposto a revisione alla data del 19 agosto 2014, benché sia decorsa la data di scadenza riportata su tale verbale, può continuare a fruire dei predetti permessi già autorizzati dall’Istituto nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione.
Ne deriva che il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell’iter sanitario di revisione.
La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. Si richiamano al riguardo le istruzioni già fornite con messaggio n.1964 del 18/3/2015 .
A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.
All’esito, poi, della convocazione a visita del disabile potranno verificarsi le seguenti circostanze che produrranno effetti diversi sui benefici in godimento.
Gli effetti saranno tempestivamente comunicati dall’Istituto al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro.
Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92)
Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave, il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.
Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.
Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.
Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.
Il lavoratore sarà, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa).
Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)
Nell’ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.
Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.
Resta fermo l’ obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro, ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda già autorizzata.
Si fa presente, ad ogni buon conto, che il richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa) oppure qualora intenda modificare la tipologia di permesso richiesta (es. prolungamento del congedo parentale in luogo dei giorni di permesso).
Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)
Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.
Assenza a visita di revisione del disabile grave
In caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, in base all’esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti:
- Nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.
Sarà, quindi, inviata la lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
Qualora , invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:
- all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
- all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in tale ipotesi la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento.
- il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
- In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.
Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a).