Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

La domanda e la documentazione

La domanda deve essere presentata all'Inps e in copia (timbrata e siglata dall'INPS) al datore di lavoro, su modello predisposto, corredata dalla documentazione necessaria, dopo 90 giorni dalla richiesta di riconoscimento di handicap grave alla Commissione della ASL circ. 53/2008.
La domanda appena presentata:

  • sarà sottoposta a protocollazione informatica;
  • sarà acquisita nella procedura di gestione;
  • darà luogo a provvedimento di accoglimento o di reiezione inviato al lavoratore e al datore di lavoro.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare, non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità circ. 53/2008 punto 4, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. circ. circ. 53/2008 punto 4.
La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave circ. 53/2008 punto 4.

Ogni domanda vale per un solo handicappato.

Il lavoratore deve chiedere la modifica della domanda ogni volta che decide di cambiare i permessi da "a giorni" ad "a ore" e viceversa.

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Permessi retribuiti

La domanda e la documentazione

La domanda deve essere presentata all'Inps e in copia (timbrata e siglata dall'INPS) al datore di lavoro, su modello predisposto, corredata dalla documentazione necessaria, dopo 90 giorni dalla richiesta di riconoscimento di handicap grave alla Commissione della ASL circ. 53/2008.
La domanda appena presentata:

  • sarà sottoposta a protocollazione informatica;
  • sarà acquisita nella procedura di gestione;
  • darà luogo a provvedimento di accoglimento o di reiezione inviato al lavoratore e al datore di lavoro.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare, non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità circ. 53/2008 punto 4, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta. circ. circ. 53/2008 punto 4.
La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave circ. 53/2008 punto 4.

Ogni domanda vale per un solo handicappato.

Il lavoratore deve chiedere la modifica della domanda ogni volta che decide di cambiare i permessi da "a giorni" ad "a ore" e viceversa.

Autocertificazione

Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore, dovrà autocertificare nella domanda:

  • l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di handicap grave;
  • la revisione del giudizio di gravità dell'handicap da parte della Commissione ASL;
  • le modifiche ai permessi richiesti;
  • la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto disabile grave, da parte di altri familiari.

 

Documentazione da allegare

Documentazione da allegare alla domanda (Circ. 128/2003):

  • copia della richiesta presentata alla Commissione ASL;
  • certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di gravità dell’handicap, o, per i;
  • portatori di sindrome di Down, certificato rilasciato dal proprio medico di base con allegato copia del "cariotipo" sulla cui base il curante ha rilasciato il certificato (L. 289/2002, art. 94) (Circ. 128/2003, punto 1);

o grandi invalidi di guerra (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità), attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa (Circ. 128/2003, punto 2).
• certificazione provvisoria del medico specialista nella patologia denunciata della ASL competente. Tale certificazione potrà essere presa in considerazione solo se trascorsi almeno 90 giorni dalla richiesta del riconoscimento dell'handicap grave alla Commissione della ASL e nelle more del rilascio dell'attestazione dell'handicap grave della Commissione ASL (da presentare comunque non appena disponibile). La su indicata certificazione non definitiva dello specialista, produce effetto fino all'accertamento definitivo della Commissione (senza limiti di tempo) circ. 32/2006 punto 5 - circ. 53/2008 punto 5
• modello HAND AGR. M (solo per gli operai dell’agricoltura).
• dichiarazione e sottoscrizione ,da parte dell’interessato al momento della presentazione della domanda HAND, della località della residenza anagrafica e dell’eventuale luogo ove lo stesso esplica l’attività lavorativa e l’indirizzo ove conseguentemente abitualmente dimora. (nuovi modelli di domanda - circ. 53/2008 punto 3);
• dichiarazione nella quale il lavoratore richiedente i permessi si dimostri consapevole che è possibile riconoscere transitoriamente la prestazione e che, dopo il provvedimento definitivo della Commissione ASL, se negativo dovrà restituire quanto fruito in eccedenza circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5

Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.

HAND1 (Genitori di Minori); 
HAND2 (Genitori di Maggiorenni/Familiari); 
HAND3 (Titolari); 
HAND AGR. (nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato/determinato).

N. B.: Il riconoscimento dell'handicap grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda (Circ. 80/95)

In caso di adozione:

  • adozioni nazionali: - copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
    • copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.
  • adozioni internazionali:
    • certificato dell’Ente autorizzato, da cui risulti l’adozione o affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di "convalida" presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi.
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