Eureka Previdenza

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

Cumulabilità e compatibilità dei permessi

Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone con disabilità grave può essere riconosciuta al lavoratore la possibilità di cumulare più permessi al verificarsi di alcune condizioni e nel limite massimo di 3 giorni per ogni familiare handicappato (circ 211/1996, punto 1).

In presenza di più figli, tra i quali uno è persona con disabilità grave maggiore di 3 anni e uno senza disabilità grave di età inferiore (a 3 anni), affetto quest’ultimo da malattia comune, i genitori possono alternativamente beneficiare dei permessi non retribuiti per il figlio non handicappato indipendentemente da chi di loro beneficia della legge sull’handicap.

In presenza di più figli, tra i quali uno è disabile grave e l’altro non disabile grave entrambi di età inferiore a 3 anni ed entrambi affetti da malattia comune i genitori possono parallelamente beneficiare dei permessi non retribuiti l’uno per il figlio non handicappato e l’altro per il figlio portatore di handicap indipendentemente da chi di loro beneficia della legge sull’handicap.

In presenza di più figli, tra i quali uno è disabile grave di età inferiore a 3 anni e l’altro in allattamento è possibile cumulare i permessi orari (Circ. 128/2003, punto 4). E' possibile cumulare, in casi del tutto eccezionali e decisi dal dirigente medico di Sede, i permessi orari retribuiti e l'allattamento anche per lo stesso figlio - msg. 11784/2007.

Assistenza ai diversabili

Permessi retribuiti

Cumulabilità e compatibilità dei permessi

Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone con disabilità grave può essere riconosciuta al lavoratore la possibilità di cumulare più permessi al verificarsi di alcune condizioni e nel limite massimo di 3 giorni per ogni familiare handicappato (circ 211/1996, punto 1).

In presenza di più figli, tra i quali uno è persona con disabilità grave maggiore di 3 anni e uno senza disabilità grave di età inferiore (a 3 anni), affetto quest’ultimo da malattia comune, i genitori possono alternativamente beneficiare dei permessi non retribuiti per il figlio non handicappato indipendentemente da chi di loro beneficia della legge sull’handicap.

In presenza di più figli, tra i quali uno è disabile grave e l’altro non disabile grave entrambi di età inferiore a 3 anni ed entrambi affetti da malattia comune i genitori possono parallelamente beneficiare dei permessi non retribuiti l’uno per il figlio non handicappato e l’altro per il figlio portatore di handicap indipendentemente da chi di loro beneficia della legge sull’handicap.

In presenza di più figli, tra i quali uno è disabile grave di età inferiore a 3 anni e l’altro in allattamento è possibile cumulare i permessi orari (Circ. 128/2003, punto 4). E' possibile cumulare, in casi del tutto eccezionali e decisi dal dirigente medico di Sede, i permessi orari retribuiti e l'allattamento anche per lo stesso figlio - msg. 11784/2007.

Chi può richiedere il cumulo

Il cumulo dei benefici può essere chiesto (circ 211/1996– Circ. 128/2003):

  • dai genitori di figli con disabilità grave nel primo anno di vita del bambino in casi del tutto eccezionali e decisi dal dirigente medico di Sede, dei permessi orari retribuiti e l'allattamento anche per lo stesso figlio - msg. 11784/2007.
  • dai genitori di figli con disabilità grave di età superiore a 3 anni (HAND1/Genitori -) .

In presenza, nello stesso nucleo familiare, di più soggetti con disabilità grave, bisognosi di assistenza:

  • è possibile riconoscere, su richiesta, i giorni di permesso (massimo 3) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, al fine di assistere rispettivamente ognuno dei figli con disabilità grave;
  • viene data la possibilità al lavoratore di cumulare, su richiesta, più permessi nel limite massimo di 3 giorni per ogni familiare con disabilità grave.

Se a richiedere i permessi è il padre lavoratore e la madre, non lavoratrice, non è in grado di assistere entrambi i figli, ai fini della concessione di ulteriori giorni, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:

  • i soli 3 giorni di permesso non sono sufficienti, a causa della natura dell’handicap (valutata dai medici dell’Istituto al fine del riconoscimento di un numero di giorni superiore a 3 gg) ad assistere i figli con disabilità grave;
  • nessuna altra persona, familiare e non, convivente e non, può prestare assistenza all’altro soggetto con disabilità grave;
  • nessun parente o affine dell’altro handicappato beneficia di permessi per l’assistenza di quest’ultimo;
  • i figli per i quali si chiedono i permessi non svolgono attività lavorativa.

Dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il 2° grado (solo eccezionalmente entro il 3°)(HAND2 ./Parenti - ).

Se a richiedere i permessi sono il coniuge, i parenti o gli affini entro il 3° grado, dal 24/11/2010 solo entro il secondo grado (salvo particolarità ), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:

  • i soli 3 giorni di permesso non sono sufficienti, a causa della natura dell’handicap(valutata dai medici dell’Istituto al fine del riconoscimento di un numero di giorni superiore a 3 gg.) ad assistere i parenti handicappati circ 145/2003 msg 1137 del 13.1.2010;
  • i parenti per i quali si chiedono i permessi non svolgono attività lavorativa.

Dai lavoratori con disabilità grave (HAND3/Titolari - ).

  • Il lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può cumularli con i tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con disabilità gravesenza l’acquisizione del parere medico dei dirigenti medico legali di sede circ. 53/2008 punto 6;
  • Il lavoratore con disabilità grave può cumulare la fruizione dei permessi orari per se stesso con le eventuali ore spettanti per allattamento (Circ. 128/2003, punto 4);
  • il lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore a cui spettano i giorni di permesso a condizione che:

 

Incompatibilità dei permessi

  • I permessi orari per il figlio con disabilità grave, in via generale, sono incompatibili con i permessi per allattamento dello stesso figlio (Circ. 128/2003, punto 5 - msg. 11784/2007). Qualora però, il dirigente medico della Sede INPS ravvisi, in relazione alla speciale gravità dell'handicap, l'effettiva necessità, sarà possibile il cumulo msg. 11784/2007;
  • Il lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può fruire di permessi per assistere altre persone con disabilità grave (Circ 37/1999circ. 53/2008 punto 6);
  • Lo stesso lavoratore non può fruire, per lo stesso disabile e per le stesse giornate di periodi di congedo straordinario e di permessi retribuiti dell'art. 33 ex lege 104/92 .
  • I genitori non possono fruire contemporaneamente dei permessi retribuiti ex lege 104/92 e dei congedi straordinari ex lege 388/2000 (circ. 64/2001- circ 138/2001 - circ. 53/2008 punto 7).

Strutture di ricovero pubbliche

Strutture di ricovero pubbliche:
aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
Strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche:

  • policlinici universitari (art. 39 legge 833/78)
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);
  • ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge 833/78);
  • istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPCM 20.10.1988);
  • enti di ricerca (art. 40 legge 833/78).

Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001

Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (msg.3114/2018)

Come già evidenziato nella circ.n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).

 

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