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Assistenza ai diversabili
Permessi retribuiti
Assistenza per periodi inferiori ad un mese
(circ. 128/2003, punto 3 - msg 4416/2007)
Qualora l’assistenza alla persona con disabilità grave non venga prestata abitualmente, i 3 giorni di permesso vanno proporzionalmente ridimensionati. Per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta un giorno di permesso.
Nel caso di fruizione di permesso ad ore non si procede ad alcun ridimensionamento.
Tale tipo di permesso è richiesto qualora l'assistenza viene prestata sporadicamente o solo per alcuni periodi, in sostituzione del normale fruitore.
La richiesta scritta dovrà essere presentata al datore di lavoro e all'INPS e dovrà contenere la dichiarazione di responsabilità riguardo all'assistenza prestata al disabile, al rapporto di parentela, ai periodi durante i quali si presterà assistenza e ai motivi della sostituzione con la persona che presta normalmente assistenza. L'abituale fruitore dei permessi dovrà comunicare all'INPS e al datore di lavoro la temporanea sospensione dell'assistenza - msg 4416/2007