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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Assistenza ai diversabili
Permessi retribuiti
Parentela e affinità
(Circ. 80/95) (circ. 155/2010 punto 2 e all.1circ.159/2013)
Parenti di primo grado:
- genitori
- figli
Affini di primo grado:
- suocero/a
- nuora, genero
Parenti di secondo grado:
- nonni
- fratelli
- sorelle
- nipoti in quanto figli dei figli
Affini di secondo grado:
- cognati.
Parenti di terzo grado:
- zii
- nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle
- bisnonni
- pronipoti in linea retta
Affini di terzo grado:
- zii acquisiti
- nipoti acquisiti.
Art 74 codice civile Parentela : la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite.
Art 75 codice civile Linee della parentela: sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra ; in linea collaterale quelle che , pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 c.c. Computo dei gradi: è noto che i gradi di parentela si computano conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; così' ad es.: la parentela nonno/nipote è di 2 grado, quella madre/figlio di 1 grado, e così via.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2 grado, quello zio/nipote è di 3 grado, quello tra cugini è di 4 grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).
Art 77 codice civile Limite della parentela: la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado , salvo che per alcuni aspetti specialmente determinati.
Art. 78 c.c. Affinità: l'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge . Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è di 1 grado; quello tra cognati di è 2 grado, e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest'ultima.
L'affinità non cessa con la morte, anche senza prole , del coniuge da cui deriva,salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvo gli effetti di cui all'art. 87 n. 4.