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Opzione per il Sistema Contributivo
Opzione per i titolari di pensione nella Gestione Separata che hanno contribuzione ante 96 nel FPLD o nelle gestioni
(msg.275/2003)
Con circolare n. 108 del 7 giugno 2002 sono state fornite le istruzioni per l'applicazione della disciplina in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo nei confronti di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative.
Da parte di alcune Strutture periferiche è stato altresì chiesto se i titolari di pensione a carico della Gestione separata, a favore dei quali risultino accreditati pregressi contributi "silenti" a carico del FLPD e/o delle gestioni dei lavoratori autonomi, possano ottenere la riliquidazione della pensione esercitando tardivamente il diritto di opzione.
In proposito si richiama la circolare n. 181 dell'11 ottobre 2001 con la quale sono state fornite le prime istruzioni in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo.
Nel contesto della suindicata circolare furono formulate riserve, confermate con il messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002 con riguardo, tra gli altri, ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata introdotta dall'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell'AGO o in una gestione dei lavoratori autonomi.
Per tali soggetti si specificò che, in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali, non si poteva far luogo alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche col sistema contributivo.
La "riserva" di cui alla circolare n. 181 del 2001 è stata sciolta con la richiamata circolare n. 108 del 7 giugno 2002.
Alla luce delle considerazioni su esposte, si ritiene che le situazioni definite in difformità ai criteri enunciati con la suindicata circolare n. 108 del 7 giugno 2002 debbano essere riesaminate