Revisione (art. 9 legge 222/84) (circ.262/84)
I titolari di assegno ordinario di invalidità possono, in qualsiasi momento, essere sottoposti a visita di revisione da parte dell'Istituto d'ufficio o a richiesta dei titolari.
Revisione d'ufficio
Decorrenza del provvedimento di revoca
Qualora dagli accertamenti di revisione risulti venuto meno lo stato invalidante o di inabilità deve farsi luogo alla revoca della prestazione in atto con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'accertamento.
Sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno di invalidità (comma 6)
Quando, a seguito dell'accertamento di revisione disposto nei confronti del titolare di pensione di inabilità, viene accertato il recupero della capacità di lavoro entro i limiti di cui all'art. 1 della legge deve farsi luogo alla revoca della pensione di inabilità ed alla liquidazione d'ufficio, a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca, dell'assegno di invalidità.
La misura dell'assegno deve essere determinata con il computo dei contributivi figurativi accreditabili per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.
Sostituzione dell'assegno di invalidità con la pensione di inabilità (comma 7)
Quando, a seguito dell'accertamento di revisione, il titolare dell'assegno di invalidità viene riconosciuto inabile deve farsi luogo alla revoca dell'assegno ed alla liquidazione della pensione di inabilità a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca.
Si ricorda che in questa ipotesi l'importo della pensione di inabilità da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
Sospensione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità (commi 4 e 5)
Decorrenza delle relative revoche
Qualora il titolare di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rifiuti, senza giustificato motivo, di sottoporsi agli accertamenti di revisione disposti dall'Istituto deve procedersi alla sospensione del pagamento delle rate della prestazione.
Il provvedimento di sospensione - da comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - ha effetto per il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui doveva essere effettuato l'accertamento e il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'accertamento stesso e' stato effettuato.
Se l'accertamento di revisione conferma la permanenza dello stato di invalidità o di inabilità il pagamento della prestazione sospesa deve essere ripristinato con effetto dalla data di sospensione: in caso contrario la prestazione e' revocata con effetto dalla data d'inizio della sospensione - se a tale data già risultava venuto meno lo stato d'invalidità o di inabilità - ovvero con effetto da quella successiva alla quale sia possibile far risalire, con certezza, la cessazione dello stato di invalidità o di inabilità.
Peraltro, nel caso in cui dall'accertamento di revisione nei confronti del titolare di pensione di inabilità emerga la cessazione dello stato di inabilità e la sussistenza dello stato di invalidità deve farsi luogo, con effetto dalle date sopraindicate, alla revoca della pensione di inabilità ed alla liquidazione dell'assegno di invalidità con il computo dei contributi figurativi accreditabili per i periodi di godimento della pensione di inabilità revocata.
Revisione a domanda
Revisione a domanda (art. 9 legge 222/84) (circ.262/84)
Decorrenza dei provvedimenti conseguenti alla revisione
Qualora gli accertamenti di revisione confermino il mutamento delle condizioni che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione in atto deve provvedersi alla revoca della prestazione stessa, ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, alla liquidazione dell'assegno di invalidità in sostituzione della pensione di inabilità o viceversa.
I provvedimenti di revoca o di modifica del trattamento in atto hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'interessato ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato il mutamento delle condizioni che avevano dato luogo alla liquidazione della prestazione in atto qualora detto mutamento si sia verificato dopo la presentazione della domanda di revisione.
Revisione del provvedimento di rettifica o di revoca (comma 8)
L'ottavo comma dell'art. 9 stabilisce che, in caso di aggravamento delle infermità, documentato da idonea certificazione, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca. Al riguardo va tenuto presente che l'interessato, ove ritenga illegittimo il provvedimento di rettifica o di revoca, può esperire, avverso il provvedimento stesso, i consueti gravami amministrativi e giudiziari: qualora, invece, non ponendo, in discussione la legittimità del provvedimento, ritenga che il successivo aggravamento delle infermità abbia nuovamente posto in essere le condizioni per il riconoscimento della prestazione rettificata o revocata può presentare domanda per il conseguimento della prestazione stessa.
Avuto riguardo a tale circostanza le richieste di revisione presentate ai sensi del comma in esame devono considerarsi mere istanze intese a sollecitare l'eventuale autoimpugnativa da parte della Sede.