Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Assegno ordinario di invalidità
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
L'assegno ordinario di invalidità
Attività lavorativa dei non vedenti e AOI
(circ.262/1984)
L'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969 stabilisce che le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. n. 636/1939 (revoca della pensione di invalidita' in caso di recupero della capacita' di guadagno), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attivita' lavorativa. Considerate le finalita' della disposizione ed il rinvio alle norme comuni contenuto nell'art. 12 della legge n. 222, si ritiene che il disposto dell'art. 68, 1 comma, della legge n. 153/1969, debba essere esteso all'assegno di invalidita'.
La norma in questione non puo' trovare viceversa applicazione per la pensione di inabilita' attesa l'assoluta incompatibilita' sancita dall'art. 2, comma 5, della legge n. 222, tra la pensione stessa e lo svolgimento di un'attivita' lavorativa.
L'assegno ordinario di invalidità
AOI e congedo straordinario di cui al Dlgs 151/2001
Con messaggio n. 8773 del 4 aprile 2007 erano state date indicazioni nell’ipotesi di percezione dell’indennità per congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001 e di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro.
In particolare, muovendo dal presupposto che la citata indennità per congedo straordinario avesse natura sostitutiva della retribuzione, era stato affermato il principio secondo cui l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984, in presenza di detta indennità doveva essere assoggettato alle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 ed alle trattenute per incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 503 del 1992.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ridefinito la natura della menzionata indennità per congedo straordinario evidenziandone la natura assistenziale.
Pertanto, a seguito dell’ indirizzo interpretativo ministeriale, si modificano le precedenti istruzioni, nel senso che l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l’indennità per congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151 del 2001, in quanto questa non è configurabile quale reddito da lavoro (msg. 14206 del 10 settembre 2013).
L'assegno ordinario di invalidità
Non reversibilità dell'AOI
I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l’assegno reversibile e il diritto alla pensione per i familiari superstiti scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisiti contributivi richiesti per la pensione indiretta, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento di detto assegno secondo quanto previsto dalla circolare INPS 53616 AGO del 03.12.1984 punto 15.2.
L'assegno ordinario di invalidità
AOI e altre prestazioni o condizioni
L'Assegno Ordinario di invalidità interagisce con altre prestazioni o situazioni nel modo seguente
AOI ed Invalidità Civile
L'assegno ordinario di invalidità è:
- compatibile con la pensione di Invalidità Civile totale;
- incompatibile con la pensione di Invalidità Civile parziale.
L'assicurato riconosciuto invalido e già titolare di INVCIV parziale dovrà comunicare quale dei due trattamenti intende percepire (circ.164/1993 punto1.1).
In caso di titolarità di pensione a carico di altro ente vedi circolare 164/1993 punto 1.2
AOI e Ricongiunzione
Pur considerando la peculiarità della disciplina che ne regola l'erogazione, l'assegno ordinario di invalidità rientra nell'ambito delle prestazioni pensionistiche e, come tale, costituisce causa di preclusione all'operazione di ricongiunzione ex lege n. 29/1979 (circ.165/89 punto 5.1 lettera a).
Non è da ritenersi utile il periodo di percezione dell'assegno stesso ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti dall'art. 1, u.c., della legge n. 29/1979. Infatti i periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità sono considerati utili dai commi 6° e 10° dell'art. 1 della legge n.222/1984 ai soli fini del conseguimento dei requisiti, rispettivamente, per il diritto alla pensione indiretta e per il diritto alla pensione di vecchiaia. L'equiparazione dei periodi di godimento dell'assegno di invalidità non può essere, pertanto, estesa in via analogica a situazioni diverse da quelle espressamente considerate dalla LEGGE (circ.165/89 punto 5.1 lettera b).
AOI e Rendita INAIL
L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 dispone l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento dall'INAIL o dall'IPSEMA a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124. L'incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1 settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
La norma fa esplicito riferimento a rendite erogate ai sensi di una disposizione nazionale, per cui non può trovare applicazione in caso di rendite erogate ai sensi di legislazioni estere. Ne consegue che le rendite estere sono cumulabili con le prestazioni dei cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 .
Per quanto riguarda i casi specifici vedi pensione di inabilità e rendita INAIL
AOI e pensionamento anticipato di vecchiaia (legge 223/91)
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' possono accedere al trattamento pensionistico anticipato di vecchiaia (Vedi circolare 72/92)
AOI ed opzione ex art.6 legge 407/90
Il titolare di assegno di invalidità non è escluso esplicitamente dalla opzione ex art. 6 legge n. 407/1990 essendo tale facoltà preclusa, ai sensi del comma 1, a chi abbia ottenuto o richieda la pensione "purché di vecchiaia". Peraltro la decisione circa l'ammissibilità dell'opzione spetta al datore di lavoro e non all'INPS.
Lavoratori non vedenti
Riduzione dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
Maggiorazione dell'anzianità contributiva
L' assegno di invalidità ai lavoratori in "bonus"
Alcuni lavoratori hanno presentato domanda di assegno ordinario di invalidità, dopo aver esercitato l’opzione di cui all’ articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004.
Poiché il lavoratore che ha esercitato l’opzione di cui articolo 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004 conserva lo "status" di assicurato, nei suoi confronti non vi sono preclusioni al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge.
Il conseguimento dell’assegno di invalidità fa venire meno il diritto al "bonus" a far tempo dalla decorrenza del trattamento di invalidità o di inabilità. Tale provvedimento di revoca del "bonus" deve essere comunicato all’interessato e al datore di lavoro presso il quale questi svolge, in quel momento, attività da lavoro dipendente.
La contribuzione accreditata successivamente alla decorrenza dell’assegno di invalidità dà luogo ad un supplemento di pensione da liquidarsi secondo le regole ordinarie di cui all’ articolo 7 della legge n. 155 del 1981.
In conformità con i criteri applicativi precisati con la circolare n. 149 del 2004, l’importo dell’assegno di invalidità da liquidare "è pari a quello che sarebbe spettato al lavoratore all’inizio del periodo di rinuncia all’accredito contributivo sulla base delle anzianità maturate a tale data, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti."
L’importo dell’assegno, pertanto, deve essere calcolato "con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente quello di decorrenza del bonus ed alle retribuzioni percepite fino a tale data, rivalutate sulla base dei coefficienti previsti per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di percezione del bonus. I periodi di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile devono essere considerati a ritroso a partire da tale ultima decorrenza." (circolare n. 149 del 2004)
L’importo dell’assegno, così determinato, deve essere maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti a partire dalla data di decorrenza del "bonus"
Assegno di invalidità e pensione supplementare msg.24536/2006
Si precisa che l’assegno ordinario d’invalidità, pur considerandone le peculiarità, rientra, a tutti gli effetti, nell’ambito delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto i titolari di assegno d’invalidità hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare al compimento dell’età pensionabile, che, relativamente agli iscritti alla gestione separata, nonché agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria privi di anzianità contributiva nell’assicurazione medesima al 1° gennaio 1996, è stabilita dall’ articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Peraltro, poiché il diritto alla pensione supplementare è collegato alla titolarità di un altro trattamento pensionistico, la revoca o la mancata conferma dell’assegno ordinario d’invalidità, comportano la conseguente revoca della pensione supplementare. Si invitano, pertanto, tutte le Sedi dell’Istituto a porre attenzione nei casi di revoca o mancata conferma di un assegno ordinario di invalidità, verificando che all’interessato non sia stata precedentemente liquidata una pensione supplementare. In caso affermativo si dovrà procedere alla revoca della pensione supplementare medesima. "
Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e AOI da liquidare nel FPLD (circ.167/86)
In caso di domanda di assegno di invalidità presentata da titolare di pensione di invalidità a carico della Gestione speciale non si rinviene, nella legge n. 222, alcuna preclusione al riconoscimento del diritto all'assegno ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 114/1974: ne consegue che, in presenza dei prescritti requisiti (domanda presentata prima del conseguimento dell'età pensionabile, sussistenza dei requisiti contributivi e medico-legali ex lege n. 222) deve farsi luogo al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità.
Vedi deliberazione C. A. n° 151/86
AOI e Svolgimento di lavori usuranti
Titolari di assegno o pensione di invalidita' (Msg.3844/2012)
La titolarità di assegno ordinario o pensione di invalidità non costituisce elemento ostativo ai fini della certificazione attestante lo svolgimento dell’attività da lavoro faticoso e pesante ai sensi del decreto legislativo n. 67/2011.
Si precisa che la liquidazione della pensione di anzianità con il riconoscimento del beneficio in questione può avvenire solo previa revoca o mancata conferma delle predette prestazioni in conformità con le disposizioni vigenti.
Aoi e indennità di mobilità (circ. 178/94 - circ. 144/95)
L'articolo 2, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, ha previsto, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', la facolta' di optare, all'atto della iscrizione nelle liste di mobilita', tra l'indennita' di mobilita' e la pensione o assegno di invalidita'. Secondo l'articolo 12, comma 2 della legge 451/94, in caso di iscrizione nelle liste di mobilita' alla data del 20 gennaio 1994 i lavoratori avevano 60 giorni di tempo, dal 21 maggio 1994, per esercitare l'opzione qualora intendessero percepire, per il periodo residuo, l'indennita' di mobilita' che sarebbe stata loro corrisposta ove non avessero fruito di detti trattamenti pensionistici. Nel dare istruzioni per l'applicazione delle citate dispo- sizioni, con circ. 178/94 e' stato precisato che, in caso di opzione per l'indennità di mobilità, l'erogazione della pensione o dell'assegno di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' ovvero, in caso di sua corresponsione anticipata ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.223, per il periodo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione liquidata in favore dell'interessato. In relazione alla situazione che si determina con la sospensione dei trattamenti di invalidita' con la circ. 144/95 sono state date le seguenti istruzioni (vedi anche le risposte a due quesiti sull'argomento)
Conferma e revisione delle prestazioni di invalidità
Nei confronti del titolare di pensione o assegno d'invalidita' sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore del trattamento di mobilita' continua a trovare applicazione la disciplina vigente in materia di conferma degli assegni d'invalidita' e di revisione delle prestazioni di invalidita', con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della prestazione di invalidita', il titolare riassume la posizione di assicurato.
Sostituzione dell'AOI con la pensione di inabilità
Nei confronti dei titolari di assegno di invalidita' ai quali venga liquidata la pensione di inabilita', il diritto al trattamento di mobilita' cessa per incompatibilita' dalla data di decorrenza della pensione.
Trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia
Nei confronti del titolare di assegno di invalidita' che abbiano optato per il trattamento di mobilita' e che alla data del collocamento in mobilita' abbiano titolo alla mobilita' lunga, la trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n.222/1984 deve essere effettuata al compimento dei 60 anni di eta' per gli uomini e dei 55 per le donne (v. circolare n.65 del 6 marzo 1995, punto 1.1.4). Ove alla data del collocamento in mobilita' i soggetti non abbiano titolo alla mobilita' lunga, la trasformazione dell'assegno in pensione deve avvenire con riferimento alla data di compimento della normale eta' pensionabile richiesta dalle vigenti disposizioni di legge.
Ratei di pensione o assegno di invalidità percepiti dalla decorrenza della mobilità oggetto di opzione
L'opzione per il trattamento di mobilita' comporta, oltre alla sospensione dell'erogazione della pensione o assegno di invalidita', il recupero delle somme eventualmente percepite a titolo di pensione o assegno dalla data di decorrenza dell'indennita' di mobilita'. Nei confronti dell'interessato il recupero deve essere effettuato al netto delle trattenute IRPEF eventualmente applicate sul trattamento pensionistico. Il recupero delle ritenute IRPEF gia' operate sara' effet tuato con le consuete modalita' a seguito della rettifica del mod. CUD. Nel caso in cui l'indennita' di mobilita' abbia decorrenza inframensile, l'importo della pensione o dell'assegno da recuperare per il mese di decorrenza dell'indennita' stessa, sara' determinato dividendo l'importo della prestazione pensionistica in trentesimi e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni del mese per i quali spetta l'indennita' di mobilita'.
Ripristino pensione o assegno di invalidità sospesi
La pensione o assegno di invalidita' sospesi devono essere ripristinati con effetto dalla data dalla quale cessa il diritto al trattamento di mobilita', insieme agli aumenti e alle perequazioni intervenuti nel periodo della loro sospensione. Per l'anno solare nel quale viene effettuato il ripristino, il rateo di pensione o assegno da corrispondere a titolo di tredicesima mensilita' va determinato tenendo conto del periodo di effettiva erogazione della prestazione nell'anno.
Utilizzazione della contribuzione figurativa relativa al periodo di mobilità
La contribuzione figurativa relativa al periodo di corresponsione dell'indennita' di mobilità è utilizzabile, a domanda dell'interessato, per la liquidazione di un supplemento secondo le norme comuni.
AOI e Indennità di Disoccupazione (circ.138/2011)
La sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011 n.234 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Le predette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime – laddove esse non prevedevano in favore dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione - pertanto, hanno cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta (Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 32 del 27-7-2011).
Tale decisione riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’ incumulabilità delle due prestazioni.
Istruzioni Operative
Per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità. A tal fine è in corso di implementazione la procedura di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione attraverso le modalità telematiche – direttamente da cittadino tramite WEB, Contact center integrato, Patronati/Intermediari dell’Istituto – affinché consentano di manifestare la suddetta opzione avente valore di domanda amministrativa. Nelle more l’opzione in argomento sarà esercitata con apposita richiesta scritta presentata alla Struttura INPS territorialmente competente.
Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.
Con l’occasione si precisa che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.
La statuizione della Consulta non produce, invece, più alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai irreversibilmente esauriti anteriormente a detta pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’ avveramento della prescrizione estintiva decennale oppure all’ avveramento della decadenza sostanziale, istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.
Indennità di disoccupazione NASpI e assegno ordinario di invalidità (circ.88/2019)
Come già illustrato, l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede l’incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui la norma non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Con la circ.138/2011 sono state fornite le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale ed è stato inoltre precisato che, in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
In tale contesto, si chiarisce in quali termini opera la disciplina della decadenza dalla NASpI ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs n. 22/2015.
La titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata [circ.134/2004].
Pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.
Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale di cui al menzionato articolo 11.
Ulteriori precisazioni (msg.4477/2019)
Con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui l’indennità sia:
- sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi (cfr. la circolare n. 94 del 2015, paragrafo 2.10.a.1);
- erogata in forma anticipata (cfr. la circolare n. 174 del 2017, paragrafo 7).
Relativamente all’ipotesi di cui alla lettera a) si chiarisce quanto segue.
Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tale norma non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Con la circolare n. 138 del 2011 l’Istituto, nel fornire le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale, ha precisato che “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.
Alla luce di quanto sopra, l’assicurato titolare di AOI, che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.
Si evidenzia che laddove l’assicurato abbia optato per l’indennità di disoccupazione troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano tale prestazione. In particolare, in materia di indennità NASpI l’articolo 9, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, prevede, nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, che la prestazione viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.
Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.
In considerazione di quanto sopra, il fruitore dell’indennità NASpI che nel periodo di sospensione della prestazione, conseguente alla rioccupazione con contratto di lavoro a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, chieda il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, rinuncia all’indennità di disoccupazione NASpI per la quale inizialmente aveva optato e non potrà più rientrare nel godimento della stessa.
Il ripristino dell’assegno di invalidità, sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI, opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso.
In tale contesto trova applicazione la disciplina dell’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197 del 2003, paragrafi 4.1 e 4.3).
Relativamente all’ipotesi di cui alla lettera b), di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso.
Ciò in quanto nei confronti del titolare di assegno d'invalidità, ancorché sospeso per effetto dell'opzione esercitata in favore dell’indennità, continua a trovare applicazione la disciplina in materia di conferma e di revisione della prestazione di invalidità con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della suddetta prestazione, l’interessato riassume la posizione di assicurato.
L'assegno ordinario di invalidità
AOI e Versamenti Volontari
Nel far presente che le domande di conferma dell'assegno non si pongono in alcuna rilevanza rispetto all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, non assumendo carattere di contestuale richiesta della stessa, si confermano le disposizioni a suo tempo impartite in ordine alla valenza delle domande di assegno di invalidità quale richiesta in subordine della prosecuzione volontaria nell'ipotesi di reiezione della domanda stessa ed in ordine all'opportunità di inviare il modello O10/M (domanda di autorizzazione ai V.V.) - sussistendone i requisiti - in caso di accoglimento.
Atteso, peraltro, che in merito alle succitate disposizioni sono pervenuti da parte di più Sedi quesiti che inducono a ritenere che non sempre siano state puntualmente osservate le disposizioni stesse, si fa presente quanto segue.
Qualora sia stato omesso l'invio del modello O10/M in occasione della notifica del provvedimento di accoglimento dell'assegno, il modulo in questione potrà essere inviato all'atto della notifica del provvedimento che verrà adottato a seguito dell'esame della domanda di conferma e l'autorizzazione decorrerà dal 1 sabato successivo alla data di restituzione del modello O10/M medesimo.
Si richiama, peraltro, l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che l'autorizzazione stessa potrà decorrere fin dalla data di presentazione della prima domanda di assegno di invalidità nell'ipotesi in cui l'assegno si stato concesso quale prestazione in subordine rispetto ad una domanda di pensione di inabilità respinta in relazione alla quale non si sia provveduto ad autorizzare l'interessato alla prosecuzione volontaria, ovvero nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato accolto su ricorso a seguito di reiezione in relazione alla quale non si sia, parimenti, fatto luogo al rilascio dell'autorizzazione in parola.
La percezione dell'AOI è compatibile con i VV.