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L'assegno ordinario di invalidità
Limite alla presentazione di nuova domanda
(art.11 legge 222/84) (circ.122/88) (circ 262/84)
Al fine di evitare i gravi inconvenienti verificatisi in passato in conseguenza della reiterazione delle domande di pensione di invalidità da parte degli assicurati, l'art. 11 della legge stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 1984, l'assicurato che abbia in corso o presenti una domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità (ordinari o privilegiati) non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Al fine dell'applicazione della norma la dizione "domanda per la stessa prestazione" usata dal legislatore deve essere intesa in senso stretto vale a dire che all'assicurato il quale abbia in corso una domanda di assegno ordinario di invalidità e' preclusa, nei limiti temporali stabiliti dalla norma, la presentazione di una nuova domanda allo stesso titolo restando viceversa ammissibile la presentazione di una domanda di assegno privilegiato d'invalidità ovvero di pensione di inabilità ordinaria o privilegiata.
Analogamente l'assicurato che abbia in corso una domanda di pensione ordinaria di inabilità può presentare domanda di pensione privilegiata di inabilità ovvero di assegno ordinario o privilegiato di invalidità.
In caso di reiterazione di domanda dalla stessa prestazione la nuova domanda deve essere archiviata dando all'interessato motivata comunicazione del provvedimento adottato.
E' possibile che l'assicurato, dopo la reiezione di una prima domanda, richieda nuovamente la stessa prestazione e presenti successivamente ricorso avverso la reiezione della prima domanda.
In tale ipotesi il ricorso deve essere regolarmente istruito e definito mentre la seconda domanda, se non ancora definita, dovrà essere archiviata ai sensi della norma in esame (circ 262/84).
Ad integrazione di quanto esposto sopra si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 11, per domanda "in corso in sede amministrativa" deve intendersi quella per la quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di accoglimento o di reiezione ovvero per la quale sia pendente ricorso in prima o seconda istanza avverso il provvedimento adottato dalla Sede. Ne consegue che, una volta intervenuto il provvedimento di reiezione della domanda o del ricorso, l'interessato può presentare nuova domanda di prestazione allo stesso titolo non potendosi ritenere "in corso" quella già respinta e non gravata dal ricorso in prima o seconda istanza. Resta fermo che ove l'assicurato, dopo la reiezione della domanda o del ricorso in prima istanza, richieda la stessa prestazione e successivamente presenti ricorso avverso la reiezione della domanda o del ricorso in prima istanza, il ricorso stesso deve essere istruito e definito mentre la seconda domanda, se non ancora definita, deve essere archiviata ai sensi dell'art. 11. Nel caso di ricorso in sede giudiziaria la presentazione di una nuova domanda allo stesso titolo deve intendersi preclusa fino a quando "non sia intervenuta" cioè non sia pronunciata sentenza, poi passata in giudicato. Tale criterio interpretativo e' applicabile sia alle sentenze di primo grado che a quelle di appello in quanto la norma dell'art. 11 si riferisce a tutte le sentenze senza distinzione di grado. Ne consegue che ai fini dell'applicazione dell'art. 11 per domanda in corso in sede giudiziaria deve intendersi quella per la quale sia pendente ricorso davanti alla magistratura di merito o di legittimità: resta fermo, peraltro, che la domanda presentata dopo la pronuncia di primo o di secondo grado deve essere esaminata e decisa dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa che, in caso di proposizione del ricorso per cassazione, si verifica per effetto della pubblicazione della decisione di rigetto della Suprema Corte. Qualora l'assicurato, conclusosi negativamente il contenzioso amministrativo, presenti nuova domanda di pensione allo stesso titolo e successivamente ricorra all'autorità giudiziaria avverso la reiezione della richiesta originaria, la nuova domanda, se non ancora definita, dovrà essere archiviata ai sensi dell'art. 11. Analogamente si procederà all'archiviazione qualora l'assicurato, conclusosi negativamente il giudizio di primo grado, presenti nuova domanda allo stesso titolo e successivamente proponga appello avverso la sentenza sfavorevole. Qualora l'assicurato, conclusosi negativamente anche il giudizio di appello, presenti nuova domanda allo stesso titolo e successivamente ricorra in Cassazione, non si farà luogo all'archiviazione della nuova domanda ma si procederà alla sua definizione, come detto in precedenza, soltanto dopo la pubblicazione della decisione di rigetto della Suprema Corte. 3.2. Coordinamento dell'art. 11 della legge n. 222/1984 con l'art. 18 del D.P.R. n. 488/1968. Il fondamento dell'art. 11 della legge n. 222/1984 e' individuabile nell'intendimento di evitare la reiterazione delle domande di assegno di invalidità o di pensione di inabilità, reiterazione che avrebbe comportato per l'Istituto rilevanti aggravi di lavoro senza tangibili vantaggi per gli assicurati ai quali il tempestivo riconoscimento del diritto alle prestazioni ex lege n. 222/1984 sarebbe stato comunque garantito, sulla base della domanda originaria, dall'art. 18, secondo comma, del D.P.R. n. 488/1968. Essendo stata ridimensionata l'operatività del predetto art. 18, si pone la necessità di rivedere, parallelamente, l'ambito di applicazione dell'art. 11 della legge n. 222/1984. In coerenza con le sue finalità e con i suoi presupposti quest'ultima norma deve ritenersi applicabile alla generalità delle domande di assegno di invalidità e di pensione di inabilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Per quanto concerne le domande di assegno di invalidità e di pensione di inabilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l'art. 11 deve trovare applicazione limitatamente a quelle presentate dopo il perfezionamento dei requisiti contributivi: non deve viceversa riternersi applicabile in presenza di domande presentate anteriormente le quali possono essere reiterate dopo il perfezionamento dei requisiti contributivi anche nel caso in cui risulti pendente, in sede amministrativa o giudiziaria, la precedente domanda (circ.122/88).