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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Indennità di mobilità anticipata
Beneficiari
Ai lavoratori collocati in mobilità, che successivamente decidano di:
- iniziare un'attività autonoma per la quale sia necessaria l'iscrizione al REC o all'albo artigiani o agli appositi albi professionali o ai ruoli agenti/rappresentanti di commercio o mediatori. (circ.n.70 del 30/03/1996)
- associarsi in cooperativa
- iniziare un'attività autonoma assoggettata a ritenuta di acconto per la quale non è prevista l'iscrizione negli appositi albi professionali e/o elenchi di categoria (circ.n.70 del 30/03/1996) compresa l'attività imprenditoriale in cui non si concorre in maniera prevalente col proprio lavoro. (sentenza della Corte di Cassazione n.9007 del 2002. circ.174 del 28/11/2002)
- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma iniziata durante il periodo di lavoro dipendente. (Corte di Cassazione sentenza n° 6679 del 2001 - circ.174 del 28/11/2002)
N.B.: I lavoratori benefeciari di mobilità in deroga (Imprese commerciali da 50 a 200 unità, agenzia di viaggio e turismo e imprese di vigilanza), potranno richiedere, per quanto compatibile, la suddetta indennità. L'indennità non potrà essere accordata oltre l'anno finanziario, in quanto il finanziamento viene disposto di anno in anno e la concessione dell'anticipazione produce la cancellazione dalle liste di mobilità, con conseguente esclusione di ogni beneficio connesso con detta iscrizione. (Msg 033100 del 13 dicembre 2006)