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La pensione anticipata
Penalizzazione
(circ.74/2015)
La penalizzazione è stata definitivamente abolita dall'art.1 comma 194 della legge 232/2016
L’articolo 1 comma 113 della legge 190/2014 così dispone: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.
La pensione anticipata
Penalizzazione
(circ.74/2015)
La penalizzazione è stata definitivamente abolita dall'art.1 comma 194 della legge 232/2016
L’articolo 1 comma 113 della legge 190/2014 così dispone: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.
Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
Com’è noto, il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (v. circolari n. 35, punto 2, e n. 37, punto 8 del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 2013).
Il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013 e dall'articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni di cui sopra è cenno, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi msg.5280/2014).
L’articolo 1 comma 113 della legge 190/2014, nel sostituire il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015
Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015
L’articolo 1 comma 113 della legge 190/2014 si applica, come espressamente previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.
Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dall’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015
Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 (circ. 45/2016)
L’articolo 1, comma 299, della legge in esame inserisce, dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il seguente: “113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016”.
Com’è noto, l’articolo 1, comma 113 della citata legge n. 190/2014 prevede che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all’ articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
L' articolo 1, comma 299 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 estende l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016.
In ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.
Si confermano, ove compatibili, le ulteriori disposizioni e istruzioni applicative già fornite con msg.5280/2014 e circ.74/2015.
Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. Norma superata vedi circ. 45/2016
Con riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione il comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013 e dall'articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’articolo 1 comma 113 della legge 190/2014 e secondo le indicazioni fornite con le v. circolari n. 35, punto 2, e n. 37, punto 8 del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 2013 e msg.5280/2014.
Al riguardo si precisa che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dal comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Dal 1° gennaio 2018
Dal 1° gennaio 2018
La penalizzazione è stata definitivamente abolita dall'art.1 comma 194 della legge 232/2016
Se non interverranno altre norme sarà in vigore l'art. 24 comma 10 della legge 214/2011
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).
Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata (circ.74/2015)
In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, come già chiarito al punto 8 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare, ai sensi del più volte citato secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto, prevista dal sopra richiamato comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 1 comma 113 della legge 190/2014, di cui al punto 2 parte II della circolare 74/2015, che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applica il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.
Normativa vigente sulle pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2014
Normativa vigente sulle pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2014
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).
Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
Su quale quota di pensione si applica
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:
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pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
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inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
A chi e fino a quando non si applica
Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n. 216 del 2011 convertito dalla legge n. 14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente:
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da prestazione effettiva di lavoro;
-
includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità;
-
per l’assolvimento degli obblighi di leva;
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per infortunio;
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per malattia;
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di cassa integrazione guadagni ordinaria
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da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (messaggio 219/2013)
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per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e (msg.5280/2014)
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per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché (msg.5280/2014)
-
i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater dell’articolo 6.
Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la contribuzione tassativamente prevista nel comma 2-quater dell’articolo 6 possa essere compresa anche la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.
Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6; si conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa (messaggio 219/2013).
Riepilogo di tutta la contribuzione utile per la non riduzione
Ulteriore contribuzione utile per la non riduzione (msg.5280/2014)
Com’è noto il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 ha stabilito che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (v. circolari n. 35, punto 2, e n. 37, punto 8 del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 2013).
L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha stabilito che le disposizioni di cui sopra è cenno non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria o da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 come precisato al messaggio n. 219, punto 5, del 2013.
La materia è stata modificata con la legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.
In particolare:
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l’articolo 4-bis, comma 1, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, entrato in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungendo dopo le parole: "guadagni ordinaria" le seguenti: "nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”;
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l’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, ha aggiunto al predetto articolo 6, comma 2-quater, in fine, le seguenti parole “nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Il testo coordinato dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato
“omissis… Le disposizioni del comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da:
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prestazione effettiva di lavoro, includendo:
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i periodi di astensione obbligatoria per maternità,
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per l'assolvimento degli obblighi di leva,
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per infortunio,
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per malattia e
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di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché
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da contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 (messaggio 219/2013)
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per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e (msg.5280/2014)
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per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché (msg.5280/2014)
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i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Pertanto, riguardo ai soggetti menzionati in premessa, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per la misura della pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere valutata anche la contribuzione accreditata per i periodi individuati dalle disposizioni menzionate in premessa.
Ciò posto, con il presente messaggio, condiviso nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 29/0002444/P del 29.05.2014, si forniscono le prime istruzioni per l’applicazione delle disposizioni sopra illustrate.
Precisazioni su donazione sangue e sui congedi parentali (msg.5280/2014)
Articolo 4-bis, comma 1 e 2, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.
Le disposizioni dell’articolo 4-bis, comma 1, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, illustrate alla lettera a) citata in premessa, si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della norma.
I periodi utili per non applicare la penalizzazione sono:
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le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
-
i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
Ai fini che interessano si precisa che si intende per:
-
“congedo di maternità” il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. (artt. 16, 20, 26 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
-
“congedo di paternità” il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o nel caso di adozione e affidamento in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre (artt. 28 e 31 decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151);
-
“congedo parentale” l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (artt. 32, e 36 d.lgs 151/2001).
Il comma 2, del citato articolo 4-bis, per l’attuazione delle disposizioni di che trattasi, ha disposto le risorse finanziarie nel modo seguente:
-
limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
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limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
Decorrenza
Le disposizioni cui all’articolo 4-bis, comma 1 e 2, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, in vigore dal 31 ottobre 2013, esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° novembre 2013, a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.
Anche per le pensioni anticipate nel regime misto, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile la decorrenza è il 1° novembre 2013 tenuto conto che le disposizioni di che trattasi sono in vigore dal 31 ottobre 2013.
Congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (msg.5280/2014)
Articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Le disposizioni dell’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, illustrate alla lettera b) citata in premessa sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. L’articolo 1, comma 493, sopra citato richiama i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
I periodi cui fa riferimento la normativa richiamata sono:
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i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità come previsto dall’art. 33,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 33, 1° comma, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
Ai fini che interessano si precisa che si intende per:
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“permessi mensili” (articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), le giornate di assenza fruite dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave;
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“prolungamento del congedo parentale”, la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso.
Decorrenza
Le disposizioni di cui all’Articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 in vigore dal 1° gennaio 2014, esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto, a decorrere dal 1° febbraio 2014 a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.
Relativamente alle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile la decorrenza è il 2 gennaio 2014.
Individuazione dei periodi interessati dall’applicazione delle disposizioni
Ai fini dell’individuazione (msg.5280/2014) dei periodi interessati dall’applicazione delle disposizioni oggetto, le Strutture territoriali dovranno attenersi all’elencazione tassativa contenuta nel testo riformulato dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Infatti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 21/11/2013 prot. 0016802.20-11-2013, ha ritenuto di escludere la possibilità di operare un’interpretazione estensiva della norma, condividendo la posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale aveva affermato, con nota del 25 settembre 2013, “la tassatività dell’elencazione contenuta nell’articolo 6, comma 2-quater, descrittiva dei periodi che escludono la riduzione percentuale”.
Peraltro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25/11/2013 prot. DFP 0054105 P-4.17.1.7.5, ha fornito precisazioni circa l’individuazione dei periodi di prestazione effettiva di lavoro menzionata nell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.
Al riguardo, la Presidenza ha inteso “come <prestazione effettiva di lavoro> l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma. A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore. La fruizione delle ferie rappresenta quindi un’eccezione rispetto al principio enunciato”.
A parere della menzionata Presidenza “rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l’esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. Sembrano comunque esclusi – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione”.
Tenuto conto che la predetta Presidenza ha escluso la rilevanzadei periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici, ne consegue che le maggiorazioni dell’anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto ecc., comportano l’applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.
Riesami
I soggetti interessati dalle norme in esame, titolari di pensione anticipata nel regime misto liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso (msg.5280/2014).
In tali fattispecie, deve procedersi alla depenalizzazione della pensione con effetto dalle date indicate ai punti 1.1 e 2.1 del messaggio 5280/2014.
I relativi arretrati maturati a decorrere dalle date di cui sopra è cenno, per le pensioni in essere, devono essere posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. In tale ipotesi i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza.
Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.
Si precisa al riguardo che per domande pendenti devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati Amministratori hanno disposto l’annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali con invito alla Sede di provvedere al riesame in caso di modifica dei criteri da parte del legislatore.
Per la gestione pubblica, si precisa che ad oggi (data del messaggio 5280/2014) non risultano adottate dai Comitati di vigilanza decisioni sull’argomento; in caso di ricorsi ai Comitati avverso provvedimenti a cui sono applicabili le nuove disposizioni, gli stessi potranno essere risolti in via amministrativa a cura delle Strutture territoriali competenti che provvederanno alla rettifica degli atti per autotutela.
Relativamente alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, si precisa che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.
Si ricorda, come precisato ai punti 1.1 e 2.1 del messaggio 5280/2014, che:
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l’articolo 4-bis, comma 1 e 2, del d.l. n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013 è entrato in vigore il 31/10/2013;
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l’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147è entrato in vigore il 1°/1/2014.