Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Pensione anticipata Contributo di perequazione
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 12808
La pensione anticipata
Contributo di perequazione
(msg. 3136/2012)
Con il messaggio n 16499 del 18 agosto 2011 sono state illustrate le modalità di applicazione del contributo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
L’art. 24, comma 31-bis della Legge 214 del 22 dicembre 2011, ha apportato modifiche alla definizione delle aliquote da applicare per il calcolo del contributo di perequazione, da trattenere sui trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui, introducendo un’aliquota pari al 15 per cento per i trattamenti complessivamente superiori ai 200.000 euro.
La nuova aliquota viene applicata a decorrere dal 1° agosto 2011.
Il contributo quindi viene calcolato, sulla base dell’ammontare complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, nella misura:
- del 5%, sugli importi di pensione compresi tra 90.000 e 150.000 euro;
- del 10% per la parte compresa fra 150.000 e 200.000 euro;
- del 15 % degli importi di pensione che superano i 200.000 euro.
Per l’anno 2011, con procedura di rettifica fiscale batch a consuntivo 2011 si è provveduto pertanto a
ricalcolare il contributo di perequazione dovuto per i trattamenti complessivamente superiori ai 200.000.
L’aumento del contributo, deducibile ai fini fiscali, ha determinato una diminuzione di imponibile e conseguenti rimborsi di ritenute IRPEF 2011 e addizionali.
La differenza a debito dovuta per i mesi da agosto alla tredicesima 2011 viene recuperata sulle pensioni, suddivisa in due rate, a partire dalla mensilità di marzo 2012.
Per l’anno 2012 con ricostituzione batch si è provveduto ad aggiornare l’importo del contributo di perequazione, che viene trattenuto proporzionalmente sui trattamenti del soggetto. L’aumento del contributo, deducibile ai fini fiscali, ha determinato una diminuzione di imponibile e conseguente rimborso di ritenute IRPEF 2012.
La differenza a debito dovuta per i mesi di gennaio e febbraio 2012 al netto del credito IRPEF viene recuperata sulle pensioni, suddivisa in tre rate, a partire dalla mensilità di marzo 2012.
L’importo trattenuto a titolo di contributo di perequazione è esposto:
Importo totale per l’anno 2011, nel campo GP3 ECTRSOL dell’area CUD 2011;
Importo totale per l’anno 2012, nel campo GP3 ECTRSOL dell’area CUD 2012;
Importo mensile per l’anno 2012, nel campo GP5HG01 con codice = 677.
I conguagli di contributo di perequazione derivanti dalla rettifica sono identificati dagli stessi codici già utilizzati allo stesso titolo in occasione del rinnovo 2012
84 |
SU |
022602 |
Contributo di perequazione legge n. 111 del 15 luglio 2011 a debito da rinnovo |
685 |
SV |
021400 |
Contributo di perequazione legge n. 111 del 15 luglio 2011 a credito da rinnovo |
Gli interessati sono stati informati della circostanza con una comunicazione dedicata (allegato 3)
I vari conguagli derivanti dalla rettifica fiscale batch a consuntivo per il 2011 e ricostituzione batch sono stati trattati, ove possibile, in compensazione.