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Indennità di maternità
Lavoratrici autonome e lavoratori autonomi
Maternità in caso di adozione e affidamento
(circ.128/2016)
Per effetto del d.lgs. 80/2015, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all’indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti dall’art. 26 del T.U.(comma 2 dell’art. 67 T.U. riformulato).
Si rammenta che, prima della riforma, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, avevano diritto all’indennità di maternità per i 3 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a condizione che il minore non avesse superato i 6 anni di età, oppure i 18 anni in caso di adozione internazionale. Le istruzioni erano contenute nel par. 1 della circolare n. 136 del 26 luglio 2002.