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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Indennità di maternità
Lavoratrici e lavoratori autonomi
I requisiti
La lavoratrice autonoma, se iscritta nella rispettiva gestione previdenziale, in regola con il versamento dei contributi ha diritto:
- ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi successivi la stessa data per un periodo complessivo di 5 mesi (non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro);
- (nel caso di adozione o affidamento) ad un periodo indennizzabile di 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia purché il bambino stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o affidamento:
- i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani;
- i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri;
- ad un periodo indennizzabile di 30 giorni nel caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria verificatasi non prima del terzo mese.
N.B: È da escludere l’indennizzabilità nei casi in cui l’interruzione volontaria costituisca reato.