Eureka Previdenza

Indennità di maternità

Lavoratrici e lavoratori autonomi

I requisiti

La lavoratrice autonoma, se iscritta nella rispettiva gestione previdenziale, in regola con il versamento dei contributi ha diritto:

  • ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi successivi la stessa data per un periodo complessivo di 5 mesi (non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro);
  • (nel caso di adozione o affidamento) ad un periodo indennizzabile di 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia purché il bambino stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o affidamento:
    1. i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani;
    2. i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri;
  • ad un periodo indennizzabile di 30 giorni nel caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria verificatasi non prima del terzo mese. 

N.B: È da escludere l’indennizzabilità nei casi in cui l’interruzione volontaria costituisca reato.

Indennità di maternità

Lavoratrici e lavoratori autonomi

I requisiti

La lavoratrice autonoma, se iscritta nella rispettiva gestione previdenziale, in regola con il versamento dei contributi ha diritto:

  • ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi successivi la stessa data per un periodo complessivo di 5 mesi (non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro);
  • (nel caso di adozione o affidamento) ad un periodo indennizzabile di 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia purché il bambino stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o affidamento:
    1. i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani;
    2. i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri;
  • ad un periodo indennizzabile di 30 giorni nel caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria verificatasi non prima del terzo mese. 

N.B: È da escludere l’indennizzabilità nei casi in cui l’interruzione volontaria costituisca reato.

In caso di cancellazione

Cancellazione

In caso di cancellazione dalla rispettiva gestione previdenziale durante il periodo di maternità, il diritto all’indennità cessa dalla data della cancellazione stessa.

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