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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Indennità di maternità/paternità
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
I requisiti
(Circ. 138/2002 - Circ. 137/2007)
Per le lavoratrici parasubordinate che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate (art. 1):
- almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto;
Per le madri o padri (nel caso in cui la madre non ne faccia richiesta) lavoratori parasubordinati adottanti o affidatari (art. 2):
- almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento nazionale purché il bambino non abbia superato i sei anni di età;
- almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia in caso di adozione o affidamento internazionale anche se il minore abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età.
Per i lavoratori padri parasubordinati che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati:
- almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di morte o di grave infermità della madre o di abbandono del figliononché di esclusivo affidamento del bambino al padre.
Nel caso di flessibilità e di interdizione anticipata il requisito contributivo dovrà essere reperito nei 12 mesi interi precedenti il diverso periodo di congedo richiesto Circ. 137/2007.