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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Indennità di maternità/paternità
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata
Astensione dal lavoro
Circ. 137/2007 punto 1
Vedi modifiche dal 14 giugno 2017
A decorrere dal 7.11.2007 (compreso) ai committenti e agli associati in partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro durante il periodo dicongedo di maternità (art. 16 D. Lgs. 151/2001) e di interdizione anticipata e prorogata (art. 17 D. Lgs. 151/2001) le:
- Lavoratrici a progetto e categorie assimilate (lavoratrici coordinate e continuative)
- Le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali
- Le associate in partecipazione
- Le libere professioniste che versano nella gestione separata, potranno accedere alla indennità di maternità purché si astengano effettivamente dalla attività lavorativa durante i periodi tutelati.
L’obbligo di astensione relativamente ai parti ed agli ingressi in famiglia già verificatisi alla data del 7.11.2007 sussiste solo per i periodi di congedo successivi alla predetta data.
L’astensione dal lavoro dovrà essere attestata nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte della lavoratrice e del committente o associante in partecipazione o della libera professionista.
Obbligo di astensione del lavoratore padre
L’obbligo di astensione dall’attività lavorativa sussiste anche per il lavoratore parasubordinato padre durante i periodi in cui beneficiano della indennità di paternità.
Obbligo di astensione e interdizione anticipata e/o prorogata
L’obbligo di astensione dalla attività sussisterà anche durante l’interdizione anticipata e/o prorogata disposta dall’Ufficio provinciale del lavoro sezione ispettorato.
Le libere professioniste potranno fruire dell’interdizione, sia anticipata che prorogata nella sola ipotesi di “ gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose".
Per i provvedimenti di interdizione anticipata e/o prorogata precedenti il 7.11.2007 e che si protraggano nell’efficacia oltre tale data, l’obbligo dall’astensione e l’indennità sussisteranno a condizione che il parto si sia verificato dal 7.11.2007 in poi.