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Indennità di maternità
Pescatrici e pescatori autonomi della piccola pesca
Misura e durata della prestazione
(circ.130/2013)
Ai sensi dell’art.68 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è riconosciuto, in favore delle pescatrici della piccola pesca marittima e delle acque interne, una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto pari all’80% della misura “giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall’art.10 della legge 13 marzo 1958, n.250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti”.
Per le retribuzioni convenzionali dell'anno 2016 vedi circolare 51/2016
La misura del salario convenzionale giornaliero da prendere a riferimento per l’anno 2013 è pari euro 26,15, corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa, fissata con circolare Inps n. 47 del 26 marzo 2013 (punto A 6).
In caso di adozione o affidamento, nazionale ed internazionale, l’indennità è corrisposta per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia (in Italia in caso di adozione o affidamento internazionale), secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
In virtù del richiamo effettuato dall’art. 66 a tutte le previsioni dell’art. 68, alle pescatrici autonome deve essere riconosciuta l’indennità di cui al comma 3 dell’art. 68. Tali lavoratrici hanno diritto, pertanto, in caso di interruzione spontanea o volontaria della gravidanza, verificatasi non prima del terzo mese e su certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, a un’indennità giornaliera per un periodo di trenta giorni, calcolata con le stesse modalità seguite per l’indennità di maternità.