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Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre
Contribuzione figurativa
Ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto ministeriale 22.12.2012, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui all’art. 4, comma 24, lett.a della legge n.92/2012, si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art.30 del D.Lgs.n.151 /2001.
Come è noto, il predetto art.30 del D.Lgs.n.151 /2001, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui all’art.28 del D.lgs.151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 del citato decreto 151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi ), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro ( art.25, comma 1 ) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art.25, comma 2).
Al riguardo va evidenziato che il congedo obbligatorio del padre si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente per l’ipotesi di congedo obbligatorio del padre di cui sopra, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt.16 e 17), a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art.25 comma 2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa (circ.40/2013).
Ove il lavoratore dipendente si trovi in congedo di paternità previsto dall’art. 28 del D.lgs.n.151/2001, potrà chiedere il congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24, lett. a, della legge 92/2012 ( ciò in forza di quanto previsto dall’ art.1, comma 6, DM 22.12.2012). Anche in questo caso, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità ex art. 28 del D.lgs.151 si sposterà di un giorno.
La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo di cui all’art. 4, comma 24, lett. a, della legge 92/2012, spetterà anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del D.Lgs.151/2001 previsti dal paragrafo 5 della presente circolare.