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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Congedo parentale
Lavoratori dipendenti
Le modalità di pagamento
L'indennità viene pagata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps con il metodo del conguaglio.
L’indennità viene pagata direttamente dall'Inps:
- ai lavoratori stagionali;
- ai lavoratori agricoli dipendenti;
- ai piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro già iniziato esclusi quelli a prestazione, saltuari, ecc. (Circ. 254/1994)
L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale previo accertamento del percettore:
- da un documento di riconoscimento;
- dal codice fiscale;
- dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.
N.B.:Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (Codice IBAN).