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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Congedo parentale
Lavoratrici autonome
La domanda
Deve essere presentata all’Inps di residenza prima di ogni inizio dei periodi di astensione utilizzando il nuovo mod. AST. FAC.LAV.AUT. (codice SR23) predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame della domanda che consente anche la sospensione dell’obbligo contributivo.
Nel caso in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale deve dar corso alla sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi in quanto il contributo obbligatorio è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività anche per un solo giorno.
Ai fini della sospensione dell’obbligo contributivo le coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole a titolo principale devono presentare all’Inps il mod. CD1 Var. indicando esattamente l’inizio e la cessazione del periodo oggetto dell’astensione.