Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Prestazioni sociali dei comuni Assegno al Nucleo Familiare dei Comuni
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Prestazioni sociali dei comuni
L'assegno al nucleo familiare
I requisiti
I requisiti per il diritto:
- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato; (L. 338/2000 art. 80 comma 5)
- Essere cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria (circ.9/2010)
- Essere soggiornanti di lungo periodo: il diritto sorge dal 1° luglio 2013 (circ.4/2014) o prima del 1° luglio 2013 (vedi circ.97/2014)
- Essere familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente: il diritto sorge dal 1° luglio 2013 (circ.4/2014) o prima del 1° luglio 2013 (vedi circ.97/2014)
- nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo; (L. 338/2000 art. 80 comma 5)
- risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno
Stati membri della UE e anno di ingresso
Stati membri dell'UE (anno di adesione)
Austria (1995)
Belgio (1952)
Bulgaria (2007)
Cipro (2004)
Croazia (2013)
Danimarca (1973)
Estonia (2004)
Finlandia (1995)
Francia (1952)
Germania (1952)
Grecia (1981)
Irlanda (1973)
Italia (1952)
Lettonia (2004)
Lituania (2004)
Lussemburgo (1952)
Malta (2004)
Paesi Bassi (1952)
Polonia (2004)
Portogallo (1986)
Regno Unito (1973)
Repubblica ceca (2004)
Romania (2007)
Slovacchia (2004)
Slovenia (2004)
Spagna (1986)
Svezia (1995)
Ungheria (2004)
N.B.:Dal 1° di maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione Europea i seguenti paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Dalla stessa data i cittadini di tali Stati hanno titolo alla concessione della prestazione. La richiesta dell'assegno per il periodo 1/5/2004 -31/12/2004 potrà essere inoltrata entro il 31 gennaio del 2005, sempre che i richiedenti, alla data della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. (msg. n. 16371 del 25/05/2004)
Dal 1° gennaio 2007 sono entrati a far parte dell'Unione Europea i seguenti paesi: Repubblica di Bulgaria e Romania. I cittadini di tali Stati hanno titolo alla concessione di detta prestazione, a far tempo dal 1° gennaio 2007 qualora ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge. La richiesta dell’assegno al nucleo familiare per il periodo 1.1.2007/31.12.2007 potrà essere inoltrata entro il 31 gennaio 2008, sempre che alla data della domanda i cittadini siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per il diritto al beneficio.(circ. n. 46 del 23.02.2007).
Prestazioni sociali dei comuni
L'assegno al nucleo familiare
Il calcolo e l'importo dell'assegno
Per la verifica del diritto alla prestazione il richiedente deve dichiarare redditi e patrimoni posseduti nell'anno precedente a quello per cui presenta la domanda.
I redditi sono quelli che risultano dalla dichiarazione o dai certificati fiscali dei componenti il nucleo familiare. I patrimoni, mobiliari e immobiliari, sono quelli posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT.
Anno |
Importo mensile misura intera |
Circolare |
---|---|---|
1999 |
£ 200.000 |
circ. 179/1999 |
2000 |
£ 203.200 |
msg. 438/ 02.05.2000 |
2001 |
£ 208.483 |
circ. 106/2001 |
2002 |
€ 110,58 |
circ. 58/2002 |
2003 |
€ 113,23 |
circ. 54/2003 |
2004 |
€ 116,06 |
circ. 34/2004 |
2005 |
€ 118,38 |
circ. 32/2005 |
2006 |
€ 120,39 |
circ. n. 47 bis/2006 |
2007 |
€ 122,80 |
circ.68/2007 |
2008 |
€ 124,89 |
circ. n. 25/2008 |
2009 |
€ 128,89 |
circ. n. 19/2009 |
2010 |
€ 129,79 |
|
2013 |
€ 139,49 |
|
2014 |
€ 141,02 |
|
2015 |
€ 141,30 |
|
2016 |
€ 141,30 |
|
2017 |
€ 141,30 |
circ.55/2017 |
2018 |
€ 142,85 |
circ.35/2018 |
2019 |
€ 144,42 |
circ.51/2019 |
2020 |
€ 145,14 |
circ.31/2020 |
Prestazioni sociali dei comuni
L'assegno al nucleo familiare
La cessazione
L'assegno al nucleo familiare dei Comuni cessa:
- dal 1° di gennaio dell'anno in cui viene a mancare il requisito del reddito
- oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.
Prestazioni sociali dei comuni
L'assegno al nucleo familiare
La decorrenza
L' assegno decorre:
- dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti (art.14 comma 1 DPCM 452/2000 e successive modifiche)
- oppure dal 1° giorno del mese in cui matura il requisito relativo alla composizione del nucleo (almeno tre figli minori), se l'evento si è verificato nel corso dell'anno.
Prestazioni sociali dei comuni
L'assegno al nucleo familiare
Le modalità di pagamento
L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il / la richiedente deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del percettore:
- da un documento di riconoscimento;
- dal codice fiscale;
- dalla consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.
N.B.:Nel caso di accredito in conto correte bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN)