-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 4142
ASpI ai lavoratori sospesi
Beneficiari
(circ.36/2013)
I beneficiari della prestazione sono i lavoratori sospesi “per crisi aziendali o occupazionali” come evidenziate nel punto precedente.
In conformità con l’articolo 3, commi 17 e 18, della legge di riforma, ed ai sensi delle disposizioni attuative contenute nel citato decreto interministeriale, la tutela in argomento riguarda i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223 e ss.mm.ii.
Per espressa previsione dell’articolo 3, comma 18 della legge di riforma sono comunque esclusi:
- i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
- i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
In merito agli apprendisti, si precisa che, rispetto alla precedente tutela prevista dalla lettera c), comma 1 del richiamato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, l’assetto delle tutele – a decorrere dal 1° gennaio 2013 - è la seguente:
- in caso di eventi di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto di lavoro, ad essi spetta la indennità di disoccupazione ASpI e Mini AspI (si rinvia al contenuto della circolare INPS n. 142 del 2012);
- in caso di sospensione del rapporto di lavoro, ad essi spetta – in presenza dei requisiti richiesti – la tutela in oggetto.
Ciò in virtù del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 17, della legge di riforma.