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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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ASpI ai lavoratori sospesi
Base di calcolo e misura
(circ. 36/2013)
L’indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive (si tratta della retribuzione imponibile presente in Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33, così come indicato dall’art. 2, c. 6, della legge.
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.
All'indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge di riforma su base mensile, mentre nelle altre ipotesi l’indennità da erogare al lavoratore dovrà essere divisa per 30 – al fine di determinare il valore giornaliero - e moltiplicata per il numero delle giornate di effettiva sospensione.