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ASpI ai lavoratori sospesi
Intervento integrativo degli enti bilaterali
(circ.36/2013)
L’articolo 3, comma 17 della legge di riforma ha previsto per tale misura sperimentale per il triennio 2013-2015, confermando quanto contenuto nella precedente normativa, l’intervento obbligatorio integrativo “pari almeno al 20%” a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4.
La legge di riforma non ha abrogato, tra l’altro, il comma 4 del citato articolo 19 del decreto legge n.185 del 2008 (convenzioni INPS-Enti bilaterali).
L’Istituto, nelle more della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da fare sottoscrivere agli Enti bilaterali che intendono intervenire nell’erogazione di tale prestazione, permetterà comunque a quelli già censiti e presenti nella procedura di gestione di operare a decorrere dal 1° gennaio 2013.