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ASpI ai lavoratori sospesi
ASpI ai lavoratori sospesi e CIG in deroga
(msg.16857/2013)
L’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, ha abrogato rispettivamente ai commi 55 e 69, con decorrenza 1° gennaio 2013:
- le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplinavano l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati;
- il comma 1-bis del menzionato decreto-legge n. 185/2008, che stabiliva che l’eventuale ricorso ai trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga fosse in ogni caso subordinato al completo esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 19, comma 1.
In particolare, la norma da ultimo citata ed esplicitamente abrogata, non è stata riproposta dal legislatore negli interventi successivi di modifica e integrazione della legge n. 92/2012.
Pertanto, non essendo più applicabile il comma 1-bis alla fattispecie dell’articolo 3 comma 17 della legge n. 92/2012, la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili non deve necessariamente precedere l’eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga ed è quindi ammissibile - per i lavoratori sospesi - fare ricorso all’indennità di disoccupazione ASpI in argomento anche successivamente ad un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga e, al contempo, il completo esaurimento della indennità riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l’accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.