-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 13881
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995
Requisiti contributivi
I requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo o misto e liquidata nel FPLD fino al 31/12/1992 erano di 15 anni (780 settimane) di contribuzione e assicurazione (devono essere trascorsi almeno 15 anni dal primo contributo).
Dal 1° gennaio 1993 il requisito contributivo e assicurativo è cambiato:
Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia
Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia | |
---|---|
Periodo |
Requisito richiesto |
Dall'1/01/1993 al 31/12/1994 |
16 anni - 832 settimane |
Dall'1/01/1995 al 31/12/1996 |
17 anni - 884 settimane |
Dall'1/01/1997 al 31/12/1998 |
18 anni - 936 settimane |
Dall'1/01/1999 al 31/12/2000 |
19 anni - 988 settimane |
Dall'1/01/2001 in poi |
20 anni - 1040 settimane |
Per i lavoratori ciechi sono confermati i previgenti requisiti contributivi (circ. 65/95)
Eccezioni (art.2 comma 3 dlgs 503/92) (circ.16/2013):- lavoratori che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione
- lavoratori che al 31/12/1992 avevano già compiuto l'età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne)
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 31/12/1992
- lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare
- lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento delletà pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento (è il requisito personalizzato vedi esempi circolare 50/1993).