Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Pensione di Vecchiaia Iscritti al 31 dicembre 1995 Vecchiaia retributiva nel FPLD Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con età al 31121992
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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995 - Requisiti contributivi - Eccezioni
Lavoratori che al 31/12/1992 avevano già compiuto l'età pensionabile
(60 anni per gli uomini e 55 per le donne) (msg.5492/94)
In relazione ai quesiti posti da alcune Sedi si precisa che secondo i criteri illustrati con circolare n. 258 del 16 novembre 1993 la data alla quale occorre fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e' quella di compimento dell'eta' pensionabile. Il diritto alla pensione di vecchiaia deve pertanto intendersi perfezionato alla data di maturazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, nell'anno di compimento dell'eta' pensionabile, ancorche' tali requisiti vengano maturati in un anno successivo.
Da cio' discende, tra l'altro, che per i lavoratori dipendenti ed autonomi, che abbiano compiuto l'eta' pensionabile entro il 31 dicembre 1992 i requisiti di assicurazione e di contribuzione restano confermati nei 15 anni richiesti dalla precedente normativa, anche nei casi in cui risultino perfezionati successivamente a tale data.