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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Indennità di mobilità
Regime transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
Durata della prestazione
(circ.2/2013) (msg.9916/2014)
L’articolo 2, comma 71 della legge di riforma dispone l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
I suddetti lavoratori, quindi, potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.