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Benefici per i lavoratori non vedenti
Domanda e documentazione da allegare
(circ.173/1991)
L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione. Al riguardo si precisa preliminarmente che i privi della vista possono appartenere alle seguenti categorie:
- ciechi civili,
- ciechi di guerra,
- invalidi per servizio ciechi
- invalidi del lavoro ciechi.
Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge, potrà risultare dalla documentazione appresso specificata:
- Ciechi civili: verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità civile.
- Ciechi di guerra: Mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra.
- Ciechi invalidi per servizio: Mod. 69 ter rilasciato dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecità.
- Ciechi invalidi del lavoro: corrispondente documento di riconoscimento rilasciato dall'INAIL.
I centralinisti non vedenti dovranno comprovare con apposita documentazione l'avvenuta prestazione di lavoro in qualità di centralinista non vedente e la sua durata, nonché l'iscrizione al previsto albo professionale. L'iscrizione all'albo agisce come fatto costitutivo del diritto, per cui il periodo al quale commisurare il beneficio decorre dalla data di iscrizione.