Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio

(msg.386/2016) (msg.1391/2018) (msg.1660/2019) (msg.793/2020) (msg.1169/2021) (msg.1201/2022) (msg.1100/2023) (msg.812/2024)

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre.

A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

La domanda di accesso al beneficio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011, deve essere presentata entro il 1° maggio di ogni anno per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio  al 31 dicembre dell'anno successivo.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.


In particolare, la domanda di acceso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del 20 settembre 2017, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l’attività svolta. L’intera documentazione da analizzare deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.

Si precisa, infine, che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo si chiarisce che, al fine di provare in modo inequivocabile l’adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Procedimento accertativo

(msg.9963/2014) (msg.1391/2018) (msg.1660/2019)

 


Domande del 2019 (msg.1660/2019)

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67/2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2019 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2011 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67/2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo “AP45” reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.


Domande del 2018 (msg.1391/2018)

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2018 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 settembre del 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d) del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 20 settembre 2017.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “Modulistica”.


Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre, l’Istituto, entro il 30 ottobre, comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva.

L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre.

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Ricorsi e riesami

(msg.22647/2011)

Come disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale, tutti i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di accesso al beneficio pensionistico, per motivi attinenti al merito, adottati dall’ente previdenziale in esito al procedimento accertativo, devono essere presentati ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, territorialmente competenti, costituiti presso le Direzioni regionali per il lavoro, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Decorso il termine di 90 giorni previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto.

In caso di ricorsi presentati all’INPS, attinenti al merito del provvedimento di rigetto, si deve procedere alla trasmissione degli stessi alle Direzioni Regionali dell’Istituto per il successivo inoltro ai predetti competenti Comitati regionali per i rapporti di lavoro.

Le domande respinte per motivi diversi dal merito dovranno essere riesaminate, su istanza dell’interessato, dalla Struttura territoriale che ha adottato il provvedimento di reiezione.

 

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo Ferrovieri

(msg.3380/2014 - msg.3816/2014)

Come è noto, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in virtù di quanto precisato dal comma 18, ultimo periodo, dell’art. 24 della legge n. 214/2011, sono divenute immediatamente applicabili le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dal medesimo art. 24.

Conseguentemente, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante e di macchina, pari a 58, 60 o 62 anni, e per il restante personale, pari a 65 o 66 anni, sono stati sostituiti, con decorrenza 1/1/2012, dal requisito anagrafico unico di 66 anni, da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Tutto ciò premesso, si fa presente che dalla predetta decorrenza i benefici previsti dal D.lgs. n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214/2011, relativo all’accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori adibiti allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, trovano applicazione anche nei confronti del personale viaggiante e di macchina, per il quale l’ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Si precisa, infine, che tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all’art. 217 del T.U. n. 1092/1973 – maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 – ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.

In relazione alle richieste di chiarimenti (msg.3816/2014) pervenute a questa Direzione, si conferma che, come già precisato al punto 1 del messaggio n. 16762 del 25/8/2011 con riguardo ai conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto (art. 1, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 67/2011), si intendono per veicoli, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada -  “tutte le macchine,  di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade“.

Conseguentemente  i conducenti dei treni non possono essere ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 67/2011.

Si ribadisce, pertanto, che gli iscritti al Fondo speciale FS possono esercitare a domanda il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato di cui al D.lgs. n. 67/2011 soltanto per lo svolgimento del lavoro notturno di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 67/2011 di detto decreto.

Tutto ciò premesso, si puntualizza che con il messaggio n. 3380 del 18/3/2014 si è voluto esclusivamente precisare che, a seguito dell’innalzamento del limite di età a 66 anni a decorrere dal  1/1/2012, data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, anche il personale viaggiante e di macchina, se adibito a lavoro notturno alle condizioni sopra citate, ha la facoltà di accedere ai benefici previsti dal decreto in oggetto, che in  precedenza non trovavano applicazione, in quanto l’ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento (58, 60 o 62 anni).

Benefici per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti (lavori usuranti)

Riconoscimento del beneficio pensionistico a lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva

(msg.24235/2011)

E’ stato rappresentato il caso di lavoratori che nel corso del 2011 hanno perfezionato il requisito di 2080 contributi settimanali, per i quali, qualora venisse loro riconosciuto lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti, risulterebbe sussistente il requisito agevolato rispetto a quanto previsto dalla Tabella B di cui alla legge n. 247/2007, in data anteriore a quella in cui hanno perfezionato il requisito dei 2080 contributi settimanali.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Con il messaggio n. 22647 del 2011 al punto 5.2 è stato precisato che “dovranno essere adottati provvedimenti di reiezione per le domande presentate da lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva”.

L’indicazione di cui sopra è coerente con la natura del beneficio pensionistico in questione che è costituita dall’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso al trattamento pensionistico.

L’indicazione di cui sopra non trova applicazione qualora, per effetto del riconoscimento del beneficio in oggetto, i lavoratori in questione perfezionino il requisito agevolato in data anteriore a quella in cui hanno perfezionato il requisito delle 2080 settimane di contribuzione.

Pertanto, per tali fattispecie, non può essere respinta la domanda di beneficio presentata da lavoratori che hanno già raggiunto l’anzianità contributiva di 2080 contributi settimanali ma che, in virtù del requisito agevolato previsto per lo svolgimento di lavori faticosi e pesanti potrebbero, per effetto della disciplina delle decorrenze, conseguire il trattamento pensionistico in data anteriore a quello previsto in relazione al requisito ordinario legato alla sola anzianità contributiva.

Pertanto, nel caso di specie, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 67/2001, non devono essere respinte le domande dei lavoratori che perfezionerebbero il requisito agevolato in data anteriore al raggiungimento dei 2080 contributi settimanali.

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