Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Prestazioni legate al reddito Importo aggiuntivo
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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
Importo aggiuntivo
Requisiti per il diritto
(circ.68/2001)
La norma in esame prevede, ai fini della corresponsione dell’importo aggiuntivo, l’accertamento di due requisiti reddituali:
- l’importo complessivo delle pensioni del titolare;
- i redditi assoggettabili all’IRPEF del titolare e del coniuge.
Spetta a condizione che il soggetto:
- non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza trattamento minimo;
- non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Il comma 8 prevede che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
Il comma 9 prevede che qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il Casellario centrale dei pensionati provvede a individuare l’Ente incaricato dell’erogazione dell’importo aggiuntivo in esame, che provvederà negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dal comma 7.
Il comma 10 prevede che l’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Importo aggiuntivo
Limiti di reddito per il diritto
(circ.68/2001)
La norma in esame prevede, ai fini della corresponsione dell’importo aggiuntivo, l’accertamento di due requisiti:
- l’importo complessivo delle pensioni del titolare;
- i redditi assoggettabili all’IRPEF del titolare e del coniuge.
Importo delle pensioni
E’ prevista la corresponsione dell’importo aggiuntivo in misura intera a condizione che l’importo annuo complessivo delle pensioni non superi il trattamento minimo.Nel caso in cui l’importo complessivo annuo delle pensioni sia superiore al trattamento minimo + £ 300.000 (€154,94), l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
Reddito personale e reddito coniugale
Ai fini dell’attribuzione dell’aumento in misura intera o in misura ridotta è necessario che:
- nel caso di pensionato non coniugato, il reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF non superi l’importo di una volta e mezza il trattamento minimo;
- nel caso di pensionato coniugato, il reddito complessivo personale non superi l’importo di lire 14.408.550 e il reddito cumulato con quello del coniuge non superi l’importo complessivo di tre volte il trattamento minimo.
Nel caso in cui anche uno solo di tali limiti venga superato, non spetta l’importo aggiuntivo.
Importo aggiuntivo
Modalità di calcolo
(circ.68/2001)
IMPORTO AGGIUNTIVO Anno 2018 | ||
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Aumento massimo | Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d’importo- |
Calcolo dell’aumento |
154,94 | 6.751,40 | Limite di importo (6.517,94) – Imponibile pensioni |
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: | ||
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di euro | Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di euro | |
9.894,69 | 19.789,38 |
IMPORTO AGGIUNTIVO Anno 2014 (msg.8658/2014) | ||
---|---|---|
Aumento massimo | Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d’importo- |
Calcolo dell’aumento |
154,94 | 6.517,94 | Limite di importo (6.517,94) – Imponibile pensioni |
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: | ||
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di euro | Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di euro | |
9.776,91 | 19.553,82 |
IMPORTO AGGIUNTIVO Anno 2013 msg.18100/2013 | ||
---|---|---|
Aumento massimo | Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d’importo- |
Calcolo dell’aumento |
154,94 | 6.440,59 | Limite di importo (6.440,59) – Imponibile pensioni |
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: | ||
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di euro | Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di euro | |
9.660,88 | 19.321,77 |
IMPORTO AGGIUNTIVO Anno 2012 | ||
---|---|---|
Aumento massimo | Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d’importo- |
Calcolo dell’aumento |
154,94 | 6.401,83 | Limite di importo (6.401,83) – Imponibile pensioni |
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: | ||
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di euro | Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di euro | |
9.370,34 | 18.740,67 |
Importo aggiuntivo
Redditi influenti
(circ.68/2001)
La norma fa riferimento al reddito assoggettabile all’IRPEF per il titolare e per il coniuge (vedi rilevanza 23).
Le tipologie di reddito da prendere in considerazione coincidono pertanto con quelle previste per l’integrazione al minimo.
Importo aggiuntivo
Pensioni interessate
(circ.68/2001)
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni.
Non hanno diritto i titolari delle pensioni di seguito indicate:
- 044 (INVCIV),
- 077 (PS),
- 078 (AS),
- 030 (VOBIS),
- 031 (IOBIS),
- 035 (VMP),
- 036 (IMP),
- 027 (VOCRED),
- 028 (VOCOOP),
- 029 (VOESO),
- 043 (INDCOM),
- 032 (VOBANC),
- 033 (IOBANC),
- 034 (SOBANC),
- 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS).
Sono state inoltre escluse:
- le pensioni eliminate
- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2);
- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
- le pensioni con importo mensile di dicembre dell'anno precedente uguale a zero.