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Imporrto aggiuntivo
Soggetti non titolari di pensioni INPS
(circ.68/2001)
Il comma 9 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati.