Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Dipendenti di enti operanti nella sanità privata

(msg.2794/2014)

In data 22 febbraio 2013 è stato stipulato un accordo governativo che prevede, tra l’altro la collocazione in mobilità, ai sensi dell’art. 41, comma 7, legge 289 del 27 dicembre 2002, di lavoratori della “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza” (matricola INPS 0900186673).

In data 31 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inviato la nota n. 3617 con la quale ha autorizzato L’INPS all’erogazione della prestazione, ai sensi dellart. 41, comma 7, legge 289 del 27 dicembre 2002, agli ex lavoratori della “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza”.
Con la stessa nota il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato, che la prestazione in questione dovrà essere erogata tenendo conto del limite massimo di mensilità erogabili, determinato in considerazione del numero massimo di lavoratori, pari a 400 unità, per il totale delle mensilità complessive di vigenza dell’intervento, attualmente dal 2004 – al 2017 e, comunque, nel limite di 66 mensilità per lavoratore.
Il file inviato dal Ministero ed allegato al presente messaggio contiene n. 451 lavoratori ed, accanto a ciascun nominativo, è indicata la data presunta di collocamento in pensione. Pertanto, poiché sulla base di indicazioni fornite dalla predetta Congregazione, il numero dei beneficiari ha un andamento decrescente nel tempo, il diritto alla mobilità è riconosciuto a tutti i lavoratori interessati, ritenendo che siano soddisfatte le disposizioni legislative in parola in quanto, anche se nel primo periodo viene superata la quantificazione di 400 lavoratori, mediamente nell’arco degli anni di vigenza del beneficio, il numero degli interessati risulta essere inferiore alle predette 400 unità.
Le Sedi interessate dovranno fare particolare attenzione nell’esaminare il requisito dell’anzianità aziendale previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, in quanto per n. 28 lavoratori indicati nel file allegato (evidenziati in rosso) la “Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza” ha indicato una data di assunzione diversa da quella riscontrata negli archivi UNILAV.

Si ricorda, inoltre, che ai lavoratori interessati spetta un trattamento pari all’importo massimo dell’indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per massimo 66 mesi. Pertanto a coloro che sono stati licenziati nell’anno 2013 dovrà essere corrisposta l’indennità pari ad euro 1.085,57 lordi, per tutto il periodo di durata del beneficio; per coloro che saranno licenziati negli anni successivi, il trattamento mensile è pari a quello massimo stabilito per l’anno di licenziamento al netto della riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per i periodi di fruizione del trattamento di mobilità spetta la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti, l’assegno per il nucleo familiare.

I lavoratori che intendano intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Come indicato nella circolare 89 del 31.04.2004, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposita nota, ha precisato che i destinatari del beneficio in parola devono presentare all’INPS apposita domanda entro 68 giorni dal licenziamento, pena la perdita del diritto.

Per quanto riguarda, invece, il riferimento al trattamento pensionistico citato nell’ultimo capoverso dell’art. 41, comma 7, legge 289 del 27 dicembre 2002, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta all’interpello n. 30 del 19.10.2012, ha ritenuto che l’applicazione della suddetta disposizione normativa non comporti nei confronti dei lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità citata l’applicazione di requisiti pensionistici differenti da quelli stabiliti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

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