Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, la legge di riforma richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Si tratta della disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, (condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti). Come disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, lo stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Sulla base di quanto previsto dalla sopracitata lettera d), dell’art.2, comma 51, della legge di riforma, il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi, in relazione all’anno di riferimento 2013, deve sussistere nell’anno 2012.
Considerando che la prestazione in oggetto entra in vigore, ai sensi dell’ dell’art.2, comma 51, della legge di riforma, dal 1 gennaio 2013 e che la precedente disciplina non richiedeva lo stato di disoccupazione ai sensi del citato articolo 1, comma 2, lettera c), ma faceva riferimento all’assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi, in fase di applicazione, sulla base di specifici indirizzi ministeriali, si precisa che solo ed esclusivamente nella domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012.
A tal proposito si fa presente che il requisito della disoccupazione, che la previgente disciplina richiedeva in relazione all’evento “fine lavoro” (e quindi all’anno in corso), viene ora richiesto dalla legge di riforma in riferimento “all’anno precedente”. Di conseguenza è possibile la presentazione della domanda stessa in costanza del rapporto di lavoro.
L’ dell’art.2, comma 51, della legge n. 92/2012 prevede tra i requisiti richiesti in via congiunta per il riconoscimento della prestazione un periodo ininterrotto di almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente.
E’ stato richiesto se tale periodo di disoccupazione debba essere non indennizzato e se la percezione dell’indennità di disoccupazione sia ostativa al soddisfacimento del requisito in esame (msg.16961/2013 punto2.4).
Al riguardo, si precisa che il requisito relativo al periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve essere inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato.
In particolare, quanto sopra esposto trova applicazione anche per le domande relative all’anno di riferimento 2013, per le quali è richiesto il requisito dell’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi (v. punto 1.2 della circolare n. 38/2013). Tale periodo, infatti, non deve essere stato indennizzato ai fini del soddisfacimento del requisito in esame.
L’art.2, comma 51, lettera d), della legge citata prevede tra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione in oggetto un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
A tal proposito, si precisa che, per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione – da considerare ai sensi dell’ art. 1, c. 2 lett. c), del d.lgs. n. 181/2000 e successive modifiche – ininterrotto di almeno due mesi (v. punto 1.2 della circolare n. 38/2013) sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.
L’attestazione del requisito suddetto è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego ().
A tal fine, nel nuovo modello di domanda è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati.
Chiarimenti del msg.2516/2015
L’attestazione del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente [articolo 2, comma 51, lettera d), legge n. 92 del 2012] è diventata necessaria a decorrere dalle domande con anno di riferimento 2014 e per periodi di disoccupazione verificatisi nel precedente anno 2013.
Il modello di domanda CoCoPro 2014 COD SR140 è stato quindi modificato per consentire la dichiarazione da parte del lavoratore di tale status che, come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 181 del 2000 richiamato dalla sopracitata disposizione, deve essere attestato dal Centro per l’impiego.
Al riguardo sono pervenute numerose segnalazioni dalle Sedi territoriali aventi ad oggetto casi di collaboratori a progetto richiedenti la prestazione che dichiarano di essersi recati presso il Centro per l’impiego nell’anno in corso attestando il periodo di disoccupazione relativo all’anno precedente.
Il Ministero vigilante, cui è stata formulata la richiesta di parere circa le dichiarazioni rese nel corso del 2014 per periodi di disoccupazione verificatisi nel 2013, ha precisato in data 9 ottobre 2014 che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 "può costituire prova la dichiarazione fornita dal soggetto richiedente che attesti lo status di disoccupazione non solo per l’anno in corso ma anche per periodi pregressi" ammettendo di fatto la validità dell’autocertificazione dello stato di disoccupazione riferito all’anno precedente a quello di riferimento. Si invitano pertanto le Strutture territoriali ad attenersi a questo indirizzo ministeriale.
Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esposte nei paragrafi precedenti rappresentano una interpretazione della norma riferita al dettato di cui all’art, 2, co. 51 della legge n. 92 del 2012 - e pertanto possono essere applicate in "autotutela" e in via retroattiva, salvo i rapporti ormai irreversibilmente esauriti per effetto di intervenuto giudicato oppure per effetto dell’avveramento della prescrizione estintiva o della decadenza sostanziale riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.