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Totalizzazione
Condizioni e modalità per l'esercizio della facoltà di totalizzare
(circ.23/2004)(articolo 1, comma 3 del decreto n. 57)
E’ consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l’interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un’anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.
La totalizzazione è ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, se presentata successivamente alla data di pubblicazione del decreto (5 aprile 2003) preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.