Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Modalità particolari di accesso alla pensione Totalizzazione Normativa fino al 31 dicembre 2005
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
Totalizzazione
Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005
(circ.23/2004)
L’articolo 71, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che “Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcune delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.”
Il comma 2 della legge in parola dispone che “nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l’anzianità contributiva accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.”
Il successivo comma 3 dispone che “con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.”
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 80 del 5 aprile 2003, ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003, è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 7/60012/A.G. del 9 gennaio 2004, si forniscono i chiarimenti necessari per l’applicazione delle richiamate disposizioni normative.
Totalizzazione
Chi può totalizzare
(circ.23/2004)
I soggetti iscritti a due o più forme (articolo 1, commi 1 e 2 del decreto n. 57) di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell’iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
Come precisato dal Ministero del Lavoro con la citata nota del 9 gennaio 2004, le disposizioni in argomento sono operanti nei confronti sia dei lavoratori iscritti alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, sia degli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
A norma dell’articolo 71, primo comma ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, comma 2 del decreto n. 57 la facoltà di totalizzazione opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.
Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi (articolo 1, comma 4 d.m.). La totalizzazione era inapplicabile per i periodi assicurativi posseduti nel soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. L'articolo 2 del DPR 157 del 28 ottobre 2013 al comma 2 , ha disposto l’inserimento degli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali tra i soggetti che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi, per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, e successive modificazioni (circolare 86/2014).
A tal riguardo si ricorda che i titolari di posizione contributiva in più gestioni assicurative dei lavoratori autonomi e nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, possono cumulare tutte le diverse contribuzioni ai fini del diritto alla pensione, da liquidare nella gestione dei lavoratori autonomi nella quale l’interessato ha contribuito da ultimo. (Legge 22 luglio 1966, n. 613 articolo 20). Per quanto riguarda la misura della pensione, in tali casi trova applicazione l’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i titolari di posizione assicurativa Inps ed Enpals trovano applicazione i criteri di cui alla circolare n. 713 Prs. – n. 4871 C. e V. – n. 7870 O. – n. 54 I.B. del 16 aprile 1974 avente ad oggetto “Convenzione INPS – ENPALS per l’attuazione del D.P.R. del 31 dicembre 1971, n. 1420”. A tal riguardo si evidenzia che i contributi versati ed accreditati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non sono cumulabili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto concerne i titolari di posizione assicurativa presso l’Inps e l’Inpgi trovano applicazione le disposizioni della circolare n. 705 Prs. Del 14 marzo 1972, connessi all’applicazione dell’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122. La disposizione in parola ha lo scopo di far conseguire il diritto alla pensione, mediante il cumulo dei periodi di assicurazione generale obbligatoria con quelli di iscrizione allo speciale trattamento di previdenza, a coloro che, con i soli contributi versati all’una o all’altra delle due forme assicurative, non possano maturare i requisiti per la prestazione autonoma a carico dell’uno o dell’altro trattamento.
Totalizzazione
Esercizio del diritto e compatibilità con la ricongiunzione
(circ.23/2004)
La totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 3, comma 1) è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Incompatibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi con la domanda di totalizzazione degli stessi (articolo 3, comma 2)
La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione.
Mancato pagamento integrale delle rate di ricongiunzione (articolo 3, comma 3)
Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore titolare di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente al 5 aprile 2003, data di pubblicazione del decreto n. 57, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
Totalizzazione
Condizioni e modalità per l'esercizio della facoltà di totalizzare
(circ.23/2004)(articolo 1, comma 3 del decreto n. 57)
E’ consentito il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni, ed a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.
Il diritto a pensione da totalizzazione presuppone quindi, tra l’altro, che alla data del 31 dicembre 1995 l’interessato possa far valere, almeno in una delle gestioni interessate, un’anzianità contributiva che dia luogo ad una quota del trattamento da liquidare col sistema retributivo.
La totalizzazione è ammessa purché riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.
La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, se presentata successivamente alla data di pubblicazione del decreto (5 aprile 2003) preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.
Totalizzazione
Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005
Pensione di vecchiaia
(circ.23/2004)
I requisiti prescritti sono:
- perfezionamento del requisito dell’età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall’interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sostanza deve risultare perfezionato il requisito dell’età anagrafica più elevato stabilito nelle gestioni cui l’interessato sia stato iscritto.
- sussistenza, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, dei requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- sussistenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la conferma dalle altre gestioni interessate, della sussistenza dei requisiti per il diritto a pensione anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.
Decorrenza
La pensione di vecchiaia da totalizzazione non può decorrere anteriormente al 1° febbraio 2001, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque non anteriormente al mese successivo a quello di domanda.
Requisiti per il diritto degli iscritti al Fondo Volo
A tale proposito si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, gli iscritti al Fondo volo conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;
- un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, semprechè il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo.
Lavoratori marittimi
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 stabilisce che i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purchè facciano valere millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.
La particolare condizione di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo volo e quella di 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo deve essere integralmente soddisfatta per poter dar luogo alla totalizzazione dei periodi utili a pensione di vecchiaia.
Inammissibilità della domanda
La domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione presentata da soggetto che non abbia compiuto la più elevata età di pensionamento richiesta nei Fondi gestiti dall’INPS cui sia iscritto è dichiarata inammissibile.
In tal caso la domanda non determina l’avvio del procedimento di cui al precedente punto.
Domanda presentata all’Inps
La domanda di totalizzazione ai fini del diritto a pensione di vecchiaia deve essere presentata all’I.N.P.S., quando ricorra la condizione di cui al punto 4), e cioè quando l’Inps sia l’Ente di ultima iscrizione. La domanda determina l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione.
A tal fine l’Istituto acquisisce da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia.
Domanda da presentare ad altro Ente (articolo 4).
Nei casi in cui la domanda di pensione di vecchiaia da totalizzazione deve essere presentata ad altra gestione, l’Istituto, su richiesta dell’altra gestione, trasmette la documentazione attestante i periodi assicurativi e contributivi presso le proprie gestioni, per l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti, con l’evidenziazione di eventuali coincidenze temporali di iscrizione.