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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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L'invalidità civile
La pensione di inabilità
Requisiti:
- spetta agli invalidi, totalmente e permanentemente inabili ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100 per cento;
- età compresa fra i 18 e i 65 anni (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012);
- non possiedano redditi propri superiori ai limiti previsti per legge
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12).
Al compimento del 65° anno di età (65 anni e 3 mesi dall'1.01.2013 vedi circ.35/2012 e msg.16587/2012) l’assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell’INPS.
La pensione viene corrisposta in 13 mensilità
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento del 18° anno, spetta la pensione di inabilità (msg.7382/2014)
La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.